Ordinanza n. 59/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 413/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R.
4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto), promosso
con ordinanza emessa il 26 febbraio 1980 dal Pretore di Belluno, nel
procedimento penale a carico di Triches Daniele, iscritta al n. 407
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 249 del 1980;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con ordinanza emessa dal pretore di Belluno il 26
febbraio 1980 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
2 lett. a) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui
esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi
e gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze
previste dal primo comma, n. 2 (indebolimento permanente di un senso o
di un organo) o dal secondo comma dell'art. 583 c.p. (lesioni
personali gravissime); per il dubbio che ciò realizzi
un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se
compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che
rientrano nell'ambito dell'amnistia.
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata
alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile
1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della
Costituzione e la inammissibilità in riferimento all'art. 24 della
Costituzione per assoluta carenza di motivazione;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati ulteriori
profili né addotti nuovi argomenti sostanziali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. a) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413,
sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza
del pretore di Belluno descritta in epigrafe;
2. - dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della predetta norma sollevata con la medesima
ordinanza in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte