Ordinanza n. 59/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 8d.P.R. 739/1981
- art. 17d.P.R. 739/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dalla
Commissione Tributaria di 1 grado di Pistoia sui ricorsi riuniti
proposti dalla S.r.l. Cooperativa Mutua Lavoratori Mastromarco,
iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1 grado di Pistoia, con
ordinanza 10 febbraio 1982 sollevava, nei ricorsi riuniti di cui
all'epigrafe, questione di legittimità costituzionale nei confronti
dell'art. 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in
riferimento agli artt. 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui dispone
l'improcedibilità del ricorso quando insieme non ne sia stata
depositata copia, e la successiva estinzione del processo qualora essa
non venga depositata entro un anno;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che la questione
venga dichiarata infondata.
Considerato, però, che la Commissione Tributaria non ha rilevato
che il legislatore, con d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ha
integralmente sostituito, con l'art. 8, il denunziato art. 17 del
precedente decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma
concernente la lamentata improcedibilità;
che conseguentemente la proposta questione è ormai manifestamente
destituita di rilevanza, essendo insussistente il ritenuto ostacolo
all'ulteriore corso del procedere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione dedotta con
ordinanza 10 febbraio 1982 della Commissione Tributaria di 1 grado di
Pistoia in riferimento all'art. 17, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte