Ordinanza n. 59/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2598Codice civile
- art. 444Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1980 dal
Tribunale di Milano, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'anno
1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che la società distributrice di un prodotto che avrebbe
dovuto favorire le diete dimagranti, ha convenuto in giudizio dinanzi
al Tribunale di Milano gli autori di alcuni articoli giornalistici
ritenuti diffamatori, nonché i responsabili dei relativi organi di
stampa, richiedendo l'inibitoria ed il risarcimento dei danni;
che nel corso del procedimento ha spiegato intervento volontario
la libera associazione denominata "Comitato Difesa Consumatori", la
quale ha richiesto nei confronti della società attrice l'inibitoria
della vendita del prodotto e la pubblicazione della sentenza;
che il Tribunale adito ha sollevato, con ordinanza emessa il 7
febbraio 1980, questione di legittimità costituzionale dell'art.
2601 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione
nella parte in cui, consentendo la tutela giurisdizionale
esclusivamente avverso gli atti di concorrenza sleale che
pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, esclude la
legittimazione ad agire di altre categorie organizzate, quali ad
esempio quelle di tutela del consumatore;
che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione
venga dichiarata non fondata;
Considerato che la norma denunziata si colloca nell'ambito della
disciplina della concorrenza sleale e pertanto la ratio della stessa
va individuata nell'esigenza di apprestare una specifica tutela
rispetto al compimento degli atti di cui all'art. 2598 del codice
civile;
che, in particolare, la giurisprudenza della Corte di
cassazione, ha affermato il persistente vigore della norma anche in
seguito al venir meno dell'ordinamento corporativo, essendosi
trasferito dal piano pubblicistico, caratteristico di quel sistema, a
quello privatistico l'interesse protetto - quello cioè di
associazioni imprenditoriali - all'eliminazione di fattispecie lesive
della categoria rappresentata;
che, conseguentemente, non appare neppur ipotizzabile il
confronto con enti od associazioni che abbiano finalità
istituzionali diverse dal potenziamento del commercio di un
determinato prodotto e che fanno quindi valere interessi del tutto
estranei alla correttezza dei rapporti economici di mercato;
che pertanto compete al legislatore e non già al giudice delle
leggi di apprestare, per il consumatore, adeguati strumenti di
salvaguardia, attualmente limitati alla tutela penale (cfr. art. 444
c.p.), prevedendo e le forme e l'ambito di azioni specifiche, sul
modello di quelle contemplate dalle legislazioni tedesca e svizzera
in favore delle associazioni dei consumatori;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2601 del codice civile, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte