Ordinanza n. 59/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 738 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1989
dal Giudice relatore del Tribunale di Firenze nel procedimento di
volontaria giurisdizione promosso con ricorso del notaio Mengacci
dott.ssa Maria per la S.r.l. "M.T. Metalmeccanica Tavernelle",
iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento camerale, instaurato
dinanzi al Tribunale di Firenze per l'omologazione di una delibera
societaria, il giudice relatore, con ordinanza in data 25 maggio 1989
(r.o. n. 476 del 1989), ha sollevato in riferimento all'art. 97 della
Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 738
del codice di procedura civile nella parte in cui, consentendo un
controllo di "mera legittimità" delle delibere societarie,
risulterebbe del tutto inutile a garantire l'effettiva "liceità
dell'affare" e quindi il buon andamento, in senso sostanziale,
dell'amministrazione giudiziaria;
che, pertanto, ad avviso del giudice a quo, la disciplina dei
controlli sulle delibere societarie, dovrebbe essere dichiarata
illegittima da questa Corte nella parte in cui non prevede: a) il
giudice monocratico per le delibere minori; b) un breve termine a
provvedere con conseguente formazione del silenzio-assenso; c)
l'estensione del giudizio anche al merito delle delibere e la loro
immediata efficacia ex lege; d) un solo visto da parte del pubblico
ministero; e) il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico; f)
l'omologazione delle delibere di assemblea ordinaria;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato rilevando,
preliminarmente, che il giudice a quo, chiamato a riferire al
collegio, in ordine all'istanza di omologazione, da una parte,
difetterebbe di quei poteri decisori che lo legittimano a sollevare
la questione di costituzionalità, e, dall'altra, non sarebbe tenuto
ad applicare il denunciato art. 738 del codice di procedura civile
che disciplina soltanto i poteri del Presidente, gli obblighi del
cancelliere e l'ufficio del pubblico ministero;
che, peraltro, la questione risulterebbe comunque inammissibile,
coinvolgendo scelte di merito rientranti nella esclusiva
discrezionalità del legislatore.
Considerato che non sussistono nella specie poteri decisori propri
del giudice che ha sollevato la questione, suscettibili di
giustificare - secondo l'orientamento più volte espresso da questa
Corte (cfr. ordinanza n. 157 del 1989, sentenza n. 1104 del 1988,
sentenza n. 125 del 1980) - il promovimento da parte dello stesso
della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 738 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal
giudice relatore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte