Ordinanza n. 59/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 340legge 205/1999
- art. 13legge 205/1999
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4,
del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della
legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario), promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 2000 dal
tribunale di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 199 e 200 del
registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto in data
8 gennaio 2000, il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, come
modificato dall'art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al
Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al
sistema penale e tributario), "nella parte in cui, per l'ipotesi di
mancata accettazione espressa o tacita della remissione di querela,
pone le spese del procedimento a carico del querelato anziché del
remittente";
che, in entrambe le ordinanze, il giudice a quo riferisce di
essere chiamato a decidere su richieste di archiviazione avanzate dal
pubblico ministero per essere i reati estinti per intervenuta
remissione di querela; rilevato che non risulta accettazione da parte
dei querelati, osserva che, per l'efficacia giuridica della
remissione di querela, è sufficiente, secondo la sua interpretazione
della giurisprudenza di legittimità, la mancanza di rifiuto espresso
o tacito della remissione stessa da parte del querelato;
che argomenta - ancora il giudice a quo - si verserebbe in
ipotesi di "declaratoria di avvenuta estinzione del reato", a cui
dovrebbe necessariamente seguire la statuizione in merito alle spese
processuali, le quali, considerata l'assenza di qualsivoglia accordo
contrario delle parti (non essendo stata interpellata la persona
sottoposta alle indagini), andrebbero poste a carico del querelato ai
sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., come modificato
dall'art. 13 della legge n. 205 del 1999;
che, sempre ad avviso del giudice torinese, mentre nei casi
di accettazione espressa o tacita della remissione potrebbe
presumersi che il querelato abbia dato il suo assenso all'accollo
delle spese processuali, nelle ipotesi in cui non consti alcuna
accettazione le spese verrebbero poste a carico del querelato a sua
insaputa, senza che egli abbia avuto l'opportunità di determinarsi
in ordine alla remissione e conseguentemente alle spese stesse;
che in ciò il giudice a quo ravvisa un contrasto con
l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, poiché, da un lato,
l'accollo delle spese si tradurrebbe "in una statuizione
sostanzialmente di condanna avente [...] una portata deteriore e
negativa per il soggetto nei cui confronti è indirizzata", e,
dall'altro, "venendo tale statuizione ad incidere su una posizione
soggettiva del destinatario, preliminarmente alla stessa (dovrebbe)
essere assicurato a quest'ultimo l'esercizio di un proprio diritto di
difesa";
che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, in
quanto il mutato quadro normativo, a seguito della legge n. 205 del
1999, dovrebbe portare a respingere l'interpretazione che, ai fini
dell'efficacia giuridica della remissione di querela, ritiene
sufficiente l'assenza di rifiuto, espresso o tacito, del querelato.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi unitariamente;
che, in entrambe le ordinanze, il giudice a quo dubita della
legittimità costituzionale di una disposizione (l'art. 340, comma 4,
cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 25 giugno
1999, n. 205) che, nelle fattispecie sottoposte al suo esame
(richiesta di archiviazione per estinzione del reato a seguito di
remissione di querela), egli non è chiamato ad applicare;
che, infatti, nessuna disposizione del codice di procedura
penale attribuisce al giudice il potere di provvedere sulle spese del
procedimento quando questo si concluda con l'archiviazione;
che si tratta di una consapevole scelta legislativa intesa a
marcare la differenza tra l'archiviazione e le sentenze di non luogo
a procedere o di proscioglimento e a rendere possibile la condanna
alle spese del procedimento solo a seguito dell'esercizio dell'azione
penale (artt. 427 e 542 cod. proc. pen.);
che la non configurabilità di una condanna al rimborso delle
spese nel provvedimento di archiviazione (cfr. la sentenza n. 134 del
1993), trova la sua ragion d'essere proprio nella circostanza che
un'azione penale non è stata intrapresa e che, pertanto, nessun
accertamento può essere compiuto se non quello che investe i motivi
per quali l'archiviazione è disposta;
che ciò è vero sia nelle ipotesi di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato (art. 409), sulle quali si è
soffermata questa Corte nel precedente appena citato, sia in quelle
previste dall'art. 411, e cioè nei casi in cui manca una condizione
di procedibilità, ovvero, come nella specie, il reato è estinto, o
ancora il fatto non è previsto dalla legge come reato: fattispecie,
queste, che hanno tutte in comune, sul piano processuale, il mancato
promovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte