Ordinanza n. 590/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma,
n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni
di immobili urbani"), in relazione ai nn. 3 e 4, e al secondo comma
dello stesso articolo, promossi con ordinanze emesse il 29 aprile
1980 dal Pretore di Andria e il 28 ottobre 1982 dal Giudice
conciliatore di Vercelli, iscritte rispettivamente al n. 449 del
registro ordinanze 1980 e al n. 904 del registro ordinanze 1982 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 dell'anno
1980 e n. 149 dell'anno 1983;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con due ordinanze, rispettivamente emesse il 29
aprile 1980 e il 28 ottobre 1982, il Pretore di Andria ed il Giudice
conciliatore di Vercelli hanno sollevato, in relazione all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 59, primo comma, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
nella parte in cui detta norma non prevede il possesso
dell'autorizzazione ovvero della concessione amministrativa - in
particolare di quella concernente il mutamento di destinazione
dell'immobile - quale condizione per l'esercizio del recesso fondato
sulla necessità di destinare l'immobile ad uso commerciale,
artigianale o professionale;
che i giudici rimettenti rilevano l'irrazionale disparità di
trattamento rispetto alle ipotesi di demolizione, notevole
trasformazione dell'alloggio per eseguire nuove costruzioni o
sopraelevazioni, nonché di necessari ed urgenti restauri per
gl'immobili d'interesse storico ed artistico, per le quali il
medesimo art. 59 richiede, ai numeri 4 e 5, il possesso delle
autorizzazioni;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione
ed i relativi giudizi possono essere riuniti;
che la destinazione dell'immobile ad uso commerciale,
artigianale o professionale, nonché abitativo, costituisce l'oggetto
di una determinazione volitiva del locatore, la cui effettiva
serietà è soggetta a valutazione giudiziale ai fini della pronunzia
sul recesso per necessità, mentre la tutela del conduttore si attua
anche attraverso la possibilità di richiedere il ripristino del
contratto ed il risarcimento del danno nel caso in cui la
disponibilità dell'immobile sia stata maliziosamente conseguita;
che pertanto l'omessa previsione del possesso delle
autorizzazioni amministrative risulta giustificata in quanto la
titolarità delle stesse non incide direttamente sulla misura della
serietà dell'intento manifestato dal locatore che il giudice è
tenuto ad accertare;
che, a riguardo, la costante giurisprudenza della Corte di
cassazione, ha sottolineato l'irrilevanza dei dati meramente
amministrativi - come, ad esempio, le autorizzazioni - i quali
oltreché presupporre, nella generalità dei casi, la raggiunta
disponibilità dei locali, non possono incidere nell'ambito della
disciplina privatistica della locazione, stante la loro attinenza
alla normativa pubblicistica;
che pertanto la proposta questione è manifestamente priva di
fondamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della
legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani", sollevata dal Pretore di Andria e dal Giudice conciliatore
di Vercelli con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:590 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte