Corte costituzionale

Ordinanza n. 590/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma,

n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni

di immobili urbani"), in relazione ai nn. 3 e 4, e al secondo comma

dello stesso articolo, promossi con ordinanze emesse il 29 aprile

1980 dal Pretore di Andria e il 28 ottobre 1982 dal Giudice

conciliatore di Vercelli, iscritte rispettivamente al n. 449 del

registro ordinanze 1980 e al n. 904 del registro ordinanze 1982 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 dell'anno

1980 e n. 149 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con due ordinanze, rispettivamente emesse il 29

aprile 1980 e il 28 ottobre 1982, il Pretore di Andria ed il Giudice

conciliatore di Vercelli hanno sollevato, in relazione all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 59, primo comma, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392,

nella parte in cui detta norma non prevede il possesso

dell'autorizzazione ovvero della concessione amministrativa - in

particolare di quella concernente il mutamento di destinazione

dell'immobile - quale condizione per l'esercizio del recesso fondato

sulla necessità di destinare l'immobile ad uso commerciale,

artigianale o professionale;

che i giudici rimettenti rilevano l'irrazionale disparità di

trattamento rispetto alle ipotesi di demolizione, notevole

trasformazione dell'alloggio per eseguire nuove costruzioni o

sopraelevazioni, nonché di necessari ed urgenti restauri per

gl'immobili d'interesse storico ed artistico, per le quali il

medesimo art. 59 richiede, ai numeri 4 e 5, il possesso delle

autorizzazioni;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione

ed i relativi giudizi possono essere riuniti;

che la destinazione dell'immobile ad uso commerciale,

artigianale o professionale, nonché abitativo, costituisce l'oggetto

di una determinazione volitiva del locatore, la cui effettiva

serietà è soggetta a valutazione giudiziale ai fini della pronunzia

sul recesso per necessità, mentre la tutela del conduttore si attua

anche attraverso la possibilità di richiedere il ripristino del

contratto ed il risarcimento del danno nel caso in cui la

disponibilità dell'immobile sia stata maliziosamente conseguita;

che pertanto l'omessa previsione del possesso delle

autorizzazioni amministrative risulta giustificata in quanto la

titolarità delle stesse non incide direttamente sulla misura della

serietà dell'intento manifestato dal locatore che il giudice è

tenuto ad accertare;

che, a riguardo, la costante giurisprudenza della Corte di

cassazione, ha sottolineato l'irrilevanza dei dati meramente

amministrativi - come, ad esempio, le autorizzazioni - i quali

oltreché presupporre, nella generalità dei casi, la raggiunta

disponibilità dei locali, non possono incidere nell'ambito della

disciplina privatistica della locazione, stante la loro attinenza

alla normativa pubblicistica;

che pertanto la proposta questione è manifestamente priva di

fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della

legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani", sollevata dal Pretore di Andria e dal Giudice conciliatore

di Vercelli con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:590 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte