Ordinanza n. 591/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1987
dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone sul ricorso
proposto da Gri Omero contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di
Pordenone, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pordenone
- nel corso del procedimento iniziato da Omero Gri avverso avviso di
mora contenente iscrizione a ruolo di soprattasse notificatogli nella
veste di obbligato solidale ai sensi dell'art. 98 d.P.R. 602/73 - con
ordinanza in data 6 marzo 1987 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 98
d.P.R. n. 602/73, nella parte in cui detta norma non prevede la
notifica agli amministratori di una società, in qualità di
obbligati solidali con il soggetto rappresentato, degli accertamenti
relativi ad imposte dovute dalla società medesima;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata.
Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza
è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con
ordinanza n. 48 del 1988;
che nella detta ordinanza si è osservato, quanto al diritto di
difesa, che nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far
valere le proprie ragioni nel procedimento tributario e, quanto
all'art. 3 Cost., che rientra nelle attribuzioni del legislatore
ordinario disciplinare i rapporti concernenti la solidarietà
tributaria sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza,
ciò che nella specie non ricorre per la stretta relazione della
posizione dell'amministratore con quella della società
rappresentata, e la conseguente soggezione alle medesime sanzioni
comminate in caso di violazione dei precetti tributari;
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti
ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata
ordinanza;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dalla Commissione
tributaria di primo grado di Pordenone con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:591 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte