Ordinanza n. 591/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 890/1982
- art. 8legge 980/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della
legge 20 novembre 1982, n.890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e
di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal
Vice-Conciliatore di Udine nel procedimento civile vertente tra
Zangrando Daniela e Mainardis Eugenio, iscritta al n. 318 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Vice-Conciliatore di Udine, nel procedimento
civile vertente tra Zangrando Daniele e Mainardis Eugenio, di
opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con ordinanza del 20 aprile
1989 (R.O. n. 318 del 1989), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 980
(recte 890), nella parte in cui non prevede una rigida
formalizzazione della procedura di notifica (avviso di deposito
dell'atto notificato a mezzo posta con specificazione dell'atto
stesso e del giudice adito; riferimento al plico restituito al
mittente; impossibilità di preparare le difese, attesa la brevità
del termine di deposito e di giustificare l'assenza dal domicilio) e
la conseguente possibilità di ricevere l'atto anche dopo la scadenza
del termine, in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto
sarebbe leso il diritto della difesa;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della
questione;
Ritenuto che questa Corte (ordinanza n. 904 del 1988) ha già
affermato che, nell'avviso da rilasciarsi dall'agente postale al
destinatario del plico, spedito ai sensi dell'art. 8 della legge n.
890 del 1982, non possono essere contenute specifiche indicazioni
relative all'atto da notificare in quanto esso è chiuso nel plico la
cui busta logicamente non può contenere altro elemento oltre il nome
del destinatario;
che la presunzione di conoscenza dell'atto è differita al
compimento di un congruo lasso di tempo (10 giorni) entro cui può
ritenersi che il destinatario, facendo uso di normale diligenza
acquisti gli elementi di conoscenza necessari ed utili alla difesa;
che l'art. 24 della Costituzione non è leso se del diritto di
difesa non sia, come nel caso, assolutamente impedito e frustrato del
tutto l'esercizio;
che, comunque, l'adozione di eventuali correttivi in senso di
ulteriore garanzia della disciplina de qua è affidata alle scelte
discrezionali del legislatore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982,
n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal
Vice-Conciliatore di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:591 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte