Corte costituzionale

Ordinanza n. 592/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10d.l. 17/1983

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo

comma, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento

del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, promosso con

ordinanza emessa il 19 ottobre 1999 dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione Piemonte, sul ricorso proposto da

Cattinelli Pierino contro la direzione provinciale del tesoro di

Asti, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Piemonte, ha sollevato, con ordinanza del 19 ottobre 1999,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma,

del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo

del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79;

che la menzionata disposizione è stata censurata "nella

parte in cui non dispone l'applicazione delle norme sui divieti di

cumulo, previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153,

anche nei confronti dei soggetti fruenti di pensionamento anticipato

in quanto dichiarati decaduti dal servizio, ai sensi dell'art. 63 del

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver esercitato altra attività

lavorativa incompatibile con l'impiego";

che la proposizione dell'incidente di costituzionalità si

innesta su un giudizio pensionistico, in cui il ricorrente, già

pubblico dipendente, ha impugnato il provvedimento della competente

direzione provinciale del tesoro, con il quale è stato invitato a

rifondere un presunto credito erariale per le somme corrispostegli,

dal 1o luglio 1987 al 30 luglio 1995, a titolo di trattamento

pensionistico, ritenuto indebito per aver "prestato opera retribuita

quale lavoratore dipendente nel periodo considerato";

che, secondo l'ordinanza, la disposizione denunciata non

sarebbe applicabile, stando all'interpretazione che si evince dalla

giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 531 del 1988 e n. 433 del

1994), nei casi di cessazione dal servizio per ragioni indipendenti

dalla volontà del lavoratore, venendo in rilievo "una nozione ben

precisa di pensionamento anticipato ..., traente origine dalla

presentazione di formale domanda quale manifestazione tipica ed

univoca della volontà di rinunciare all'impiego", sì da escludere

che il previsto divieto di cumulo "possa derivare da comportamenti

dai quali solo in via presuntiva e con valutazione rimessa

all'Amministrazione possa desumersi l'intendimento dell'impiegato di

sottrarsi ai doveri del suo ufficio";

che, tuttavia, il rimettente ritiene che la fattispecie

sottoposta alla sua cognizione presenti "profili in parte diversi" da

quella (decadenza dal servizio per assenza ingiustificata) che,

segnatamente, è stata oggetto di delibazione in occasione della

menzionata sentenza n. 433 del 1994, giacché il particolare iter

procedimentale che conduce al provvedimento estintivo del rapporto di

impiego, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957, si incentra

su una preventiva diffida a cessare dalla condotta illegittima, tanto

da doversi ravvisare da parte dell'interessato, il quale persista

nella situazione di incompatibilità nonostante l'avvenuta diffida,

"un'adesione di volontà al verificarsi dell'effetto estintivo ...

del tutto equiparabile alla domanda di pensionamento";

che, pertanto, la disposizione censurata, nel disporre il

divieto di cumulo tra pensione e retribuzione soltanto nei confronti

di chi abbia presentato formale domanda di pensionamento e non anche

nel caso di decadenza dal servizio ai sensi dell'art. 63 del d.P.R.

n. 3 del 1957, per l'esercizio di altra attività lavorativa

incompatibile con l'impiego, si porrebbe in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, venendo a premiare "un comportamento

indubbiamente meno meritevole di tutela giuridica rispetto al primo",

e ciò senza una ragionevole giustificazione ed "in aperto contrasto"

con l'intento di "realizzare un sistema disincentivante della

prestazione di attività lavorativa subordinata da parte del

pensionato".

Considerato che il giudice a quo benché si soffermi diffusamente

sulla peculiarità della fattispecie al suo esame, sì da rinvenire

elementi di volontarietà nel comportamento dell'interessato tali da

consentire, a suo avviso, un giudizio di sostanziale equiparazione

rispetto a quella oggetto della disciplina sul divieto di cumulo tra

pensione e retribuzione, non si dà carico, tuttavia, di verificare,

ancor prima di sollevare la questione, se sulla base di un siffatto

postulato, e traendo eventualmente dallo stesso le ulteriori

possibili implicazioni, non sia dato pervenire ad un'interpretazione

idonea a superare il dubbio di costituzionalità che egli stesso si

prospetta;

che, così facendo, il rimettente lascia incompiuto quel

doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del

testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque,

tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità (vedi, tra

le altre, ordinanze n. 174 del 1999 e n. 177 del 2000);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, del d.l. 29

gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro

e per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella

legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:592 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte