Ordinanza n. 592/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.l. 17/1983
usata come parametro
citata
- art. 22legge 153/1969
- art. 63Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo
comma, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento
del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, promosso con
ordinanza emessa il 19 ottobre 1999 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Piemonte, sul ricorso proposto da
Cattinelli Pierino contro la direzione provinciale del tesoro di
Asti, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Piemonte, ha sollevato, con ordinanza del 19 ottobre 1999,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma,
del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo
del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79;
che la menzionata disposizione è stata censurata "nella
parte in cui non dispone l'applicazione delle norme sui divieti di
cumulo, previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
anche nei confronti dei soggetti fruenti di pensionamento anticipato
in quanto dichiarati decaduti dal servizio, ai sensi dell'art. 63 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver esercitato altra attività
lavorativa incompatibile con l'impiego";
che la proposizione dell'incidente di costituzionalità si
innesta su un giudizio pensionistico, in cui il ricorrente, già
pubblico dipendente, ha impugnato il provvedimento della competente
direzione provinciale del tesoro, con il quale è stato invitato a
rifondere un presunto credito erariale per le somme corrispostegli,
dal 1o luglio 1987 al 30 luglio 1995, a titolo di trattamento
pensionistico, ritenuto indebito per aver "prestato opera retribuita
quale lavoratore dipendente nel periodo considerato";
che, secondo l'ordinanza, la disposizione denunciata non
sarebbe applicabile, stando all'interpretazione che si evince dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 531 del 1988 e n. 433 del
1994), nei casi di cessazione dal servizio per ragioni indipendenti
dalla volontà del lavoratore, venendo in rilievo "una nozione ben
precisa di pensionamento anticipato ..., traente origine dalla
presentazione di formale domanda quale manifestazione tipica ed
univoca della volontà di rinunciare all'impiego", sì da escludere
che il previsto divieto di cumulo "possa derivare da comportamenti
dai quali solo in via presuntiva e con valutazione rimessa
all'Amministrazione possa desumersi l'intendimento dell'impiegato di
sottrarsi ai doveri del suo ufficio";
che, tuttavia, il rimettente ritiene che la fattispecie
sottoposta alla sua cognizione presenti "profili in parte diversi" da
quella (decadenza dal servizio per assenza ingiustificata) che,
segnatamente, è stata oggetto di delibazione in occasione della
menzionata sentenza n. 433 del 1994, giacché il particolare iter
procedimentale che conduce al provvedimento estintivo del rapporto di
impiego, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957, si incentra
su una preventiva diffida a cessare dalla condotta illegittima, tanto
da doversi ravvisare da parte dell'interessato, il quale persista
nella situazione di incompatibilità nonostante l'avvenuta diffida,
"un'adesione di volontà al verificarsi dell'effetto estintivo ...
del tutto equiparabile alla domanda di pensionamento";
che, pertanto, la disposizione censurata, nel disporre il
divieto di cumulo tra pensione e retribuzione soltanto nei confronti
di chi abbia presentato formale domanda di pensionamento e non anche
nel caso di decadenza dal servizio ai sensi dell'art. 63 del d.P.R.
n. 3 del 1957, per l'esercizio di altra attività lavorativa
incompatibile con l'impiego, si porrebbe in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, venendo a premiare "un comportamento
indubbiamente meno meritevole di tutela giuridica rispetto al primo",
e ciò senza una ragionevole giustificazione ed "in aperto contrasto"
con l'intento di "realizzare un sistema disincentivante della
prestazione di attività lavorativa subordinata da parte del
pensionato".
Considerato che il giudice a quo benché si soffermi diffusamente
sulla peculiarità della fattispecie al suo esame, sì da rinvenire
elementi di volontarietà nel comportamento dell'interessato tali da
consentire, a suo avviso, un giudizio di sostanziale equiparazione
rispetto a quella oggetto della disciplina sul divieto di cumulo tra
pensione e retribuzione, non si dà carico, tuttavia, di verificare,
ancor prima di sollevare la questione, se sulla base di un siffatto
postulato, e traendo eventualmente dallo stesso le ulteriori
possibili implicazioni, non sia dato pervenire ad un'interpretazione
idonea a superare il dubbio di costituzionalità che egli stesso si
prospetta;
che, così facendo, il rimettente lascia incompiuto quel
doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del
testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque,
tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità (vedi, tra
le altre, ordinanze n. 174 del 1999 e n. 177 del 2000);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, del d.l. 29
gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro
e per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella
legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:592 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte