Ordinanza n. 593/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria), promosso con
ordinanza emessa l'11 novembre 1987 dalla Corte di appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Gianni Giovanni, iscritta al n.
10 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Giovanni Gianni, su rapporto della Guardia di Finanza
di Gemona del Friuli, veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale
di Tolmezzo con l'imputazione di cui all'art. 2, comma secondo, d.l.
10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, per
avere, nella qualità di sostituto di imposta, omesso di versare
all'erario ritenute, effettivamente operate a titolo di acconto sulle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
che la Corte di appello di Trieste, in sede di gravame avverso
la sentenza di quel tribunale, con ordinanza dell'11 novembre 1987
(reg. ord. n. 10 del 1988), rilevato come l'imputato avesse non già
omesso del tutto ma solo ritardato il versamento delle somme dovute
all'erario, dubitava che la considerazione di due fatti, a suo avviso
diversi, e di differente gravità, quali l'omissione e il ritardo di
pagamento, sotto l'unica previsione punitiva dell'art. 2 cit.
contrastasse con il principio di eguaglianza;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che la questione fosse dichiarata manifestamente
inammissibile;
Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza
è stata già dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte
con ordinanza n. 337 del 1987;
che nella detta decisione si è osservato che la comminazione
delle sanzioni penali rientra nelle attribuzioni discrezionali del
legislatore ed è, in quanto tale, sottratta al sindacato di
costituzionalità a meno che non sia irragionevole, ipotesi questa
chiaramente non ricorrente nella specie in relazione alla
fondamentale esigenza di assicurare il tempestivo assolvimento degli
oneri tributari in modo che lo Stato possa correlativamente
provvedere all'espletamento delle sue funzioni;
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti
ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata
ordinanza;
che pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, d.l. 10
luglio 1982 n. 429 convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata
in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte di appello di Trieste con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:593 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte