Ordinanza n. 593/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del
codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme
sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a
magistrati e nei casi di rimessione), e 11, primo e secondo comma,
del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24
settembre 1988, n. 447, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile
1989 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Fanton Martino, iscritta al n. 366
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per calunnia in
danno di un sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze, il Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna,
con ordinanza in data 3 aprile 1989, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di
procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.
1399, e 11, primo e secondo comma, del nuovo codice di procedura
penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, nella parte in
cui dette norme assegnano ad uffici giudiziari (nella specie,
Tribunale e Corte d'Appello di Bologna e Firenze) la competenza
territoriale reciproca per i procedimenti penali concernenti
magistrati ad essi addetti;
che, in particolare, il giudice a quo ha rilevato che, tale
essendo il regime della competenza territoriale in materia, può
verificarsi che un medesimo magistrato, imputato o persona offesa in
un procedimento pendente presso l'altra sede, esplichi, nella
propria, funzioni di giudice in un procedimento in cui sia imputato o
persona offesa quello stesso collega che esercita o concorre ad
esercitare funzioni giudicanti nella sede ove pende il primo di detti
procedimenti, con conseguente pericolo di condizionamento psicologico
e concreto pregiudizio dell'indipendenza del giudice e
dell'imparzialità delle sue decisioni, in violazione dei principi
costituzionali di uguaglianza, di soggezione del giudice stesso
soltanto alla legge e di imparzialità nell'esercizio delle pubbliche
funzioni;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta
l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilità e,
comunque, per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già affermato che nelle
situazioni in cui possa sorgere il dubbio del verificarsi, per i
rapporti interpersonali tra giudici, di una turbativa della serenità
e imparzialità degli stessi, rientra nella esclusiva competenza del
legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano,
nell'ambito della organizzazione giudiziaria, tra organo e singoli
influiscano sulla determinazione della competenza;
che allo stesso legislatore spetta la determinazione delle
soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza dei giudici e il
prestigio della magistratura;
che le dette scelte, essendo riservate alla discrezionalità del
legislatore, sono insindacabili nel giudizio di costituzionalità se
non concretano dei meri arbitri (sentenza n. 232 del 1984; ordinanze
nn. 285 del 1985, 164 e 165 del 1987, 261 del 1989);
che gli stessi principi trovano applicazione nella questione ora
sollevata per la cui soluzione si invoca dal remittente l'intervento
additivo della Corte, diretto ad apprestare, in sostituzione di
quello vigente, un diverso sistema tra i vari ipotizzabili di scelta
del giudice competente;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di
procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.
1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla
connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati
e nei casi di rimessione), e 11, primo e secondo comma, del nuovo
codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988,
n. 447, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione,
sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bologna con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:593 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte