Ordinanza n. 594/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31Codice di procedura penale
- art. 53legge 689/1981
- art. 54legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 2Codice penale
- art. 12legge 400/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
31 codice di procedura penale e 12, l. 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove
norme sulla competenza penale), promosso con ordinanza emessa il 12
febbraio 1986 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
di Marzilli Tonino, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ord. 12 febbraio 1986,
sollevava questione di legittimità costituzionale degli art.li 53,
54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31
cod. proc. pen, e 12 l. 31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla
competenza penale), nella parte in cui rendono applicabili sanzioni
sostitutive per il delitto di furto aggravato soltanto ai fatti
commessi successivamente al 29 novembre 1984; e ciò con riferimento
all'art. 3 Cost.;
che l'ordinanza di rimessione, pur dando atto delle ragioni che
hanno indotto il legislatore a stabilire un termine per il
trasferimento al Pretore della competenza su taluni reati, ritiene
che la disposizione vada ad incidere in modo assai rilevante sulla
posizione dell'imputato, che non può usufruire di sanzioni
sostitutive per il solo fatto di aver commesso il reato prima del
suddetto limite temporale, mentre sarebbe più ragionevole che
l'interesse punitivo dello Stato si affievolisse proprio nei
confronti dei reati commessi in epoca più lontana;
Considerato innanzitutto che semmai la questione di legittimità
così dedotta appare comunque limitata agli effetti prodotti
dall'art.12 della l. 31 luglio 1984 n. 400, ma non investe gli altri
articoli che l'ordinanza denunzia soltanto per la loro connessione
formale, senza peraltro motivare sulla pretesa loro illegittimità,
in realtà insussistente;
che l'Avvocatura, intervenuta nel giudizio, ritiene che la
questione possa essere risolta sulla base del principio ex art. 2
cod. pen.: soluzione che, peraltro, ammesso che sia praticabile (si
vedano, però, le riserve di cui alla sentenza di questa Corte n. 268
del 1986, paragrafo 6 della motivazione) non riguarda la legittimità
costituzionale ma il giudizio di ordinaria legittimità affidato ai
giudici di merito;
che, comunque, però, va ricordato che il diritto vivente,
rappresentato sia dalla prevalente giurisprudenza di merito quanto da
interventi, anche recentissimi, della Corte di Cassazione, esclude
l'applicabilità di sanzioni sostitutive quando il reato sia punito
con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;
che dello stesso avviso è stata questa Corte con sentenza n.
330 del 1985, confermata in termini identici al caso di specie dalla
sentenza n. 268 del 1986 sopra citata;
che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli art.li 53, 54 e 77 l. 24 novembre
1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 cod. proc. pen, e 12 l.
31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale),
sollevata dal Tribunale di Roma con ord. 12 febbraio 1986 in
riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:594 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte