Ordinanza n. 595/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma
secondo, legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dal
Pretore di Catania, Sezione distaccata di Paternò, nel procedimento
penale a carico di Lojacono Luigi, iscritta al n. 376 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 5 giugno 1989, il Pretore di Catania -
Sezione staccata di Paternò - sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 con
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che la questione veniva sollevata nel corso di un procedimento
penale nel quale alcuni venditori ed acquirenti di appezzamenti di
terreno frazionato, di superficie inferiore a mq. 10.000, nonché il
tecnico che aveva eseguito il frazionamento, ed il notaio che aveva
rogato gli atti, erano imputati in concorso del reato di
lottizzazione abusiva previsto dagli artt. 18 e 20 della legge
citata;
che il Pretore dava atto nella narrativa dell'ordinanza che il
notaio aveva scrupolosamente adempiuto a tutti gl'incombenti previsti
dalla legge, allegando - come prescrive l'art. 18 - il certificato di
destinazione urbanistica e trasmettendo copia degli atti rogati al
Sindaco competente per territorio, per l'ulteriore corso in ordine
alle eventuali attività di cui al comma settimo e seguenti dello
stesso art. 18;
che conseguentemente rilevava il Pretore che la partecipazione
del notaio a titolo di concorso negli atti di abusiva lottizzazione
deve restare esclusa, tanto sotto il profilo del dolo quanto sotto
quello della colpa, in forza della norma impugnata che - soggiunge
l'ordinanza - anche secondo l'orientamento della Corte di Cassazione,
copre ogni specie di responsabilità astrattamente configurabile, sia
essa penale, civile o disciplinare;
che, però, secondo il Pretore, la norma sarebbe viziata da
illegittimità costituzionale in quanto determinerebbe un
ingiustificato privilegio a favore dei pubblici ufficiali in genere,
e dei notai in ispecie, in quanto stabilisce una indiscriminata
irresponsabilità anche a favore di coloro che versano in dolo
perché, pur consapevoli dell'illiceità della lottizzazione,
s'inducono tuttavia a rogare l'atto per favorire i venditori;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che l'art. 21 impugnato sancisce espressamente i
compiti di cui è fatto obbligo al notaio per combattere l'abusivismo
delle lottizzazioni;
che tali compiti sono tali da escludere ogni possibilità di
perpetrazione del fatto illecito, giacché il notaio, trasmettendo al
Sindaco, entro trenta giorni, copia dell'atto rogato, mette in
condizioni l'autorità preposta alla vigilanza di intervenire fino ad
acquisire i beni abusivamente lottizzati al patrimonio della
comunità;
che, proprio per questo, è lo stesso legislatore ad equiparare
la trasmissione della copia dell'atto alla trasmissione del rapporto,
cui è obbligato ogni pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle
sue funzioni, rilevi un fatto che possa costituire reato;
che più di questo non è possibile pretendere, in quanto, una
volta che il pubblico ufficiale ha compiuto gli atti che la legge
stessa reputa idonei ad impedire il reato, ogni ulteriore
intromissione nell'atteggiamento interiore del soggetto agente
equivarrebbe a punire le intenzioni anche quando queste non si
manifestano in atti esteriori idonei a conseguire l'evento vietato;
che, perciò, la norma impugnata non è affetta da vizio alcuno
d'illegittimità, sicché la questione appare manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1985, n.47, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di
Catania - Sezione staccata di Paternò - con ordinanza 5 giugno 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:595 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte