Ordinanza n. 596/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo
comma, del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con n. 3
ordinanze emesse l'8 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di 2°
grado di La Spezia sui ricorsi proposti dalla s.r.l. Nuova Spezia
contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritte ai nn. 20, 21 e 22
del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con tre ordinanze emesse l'8 aprile 1987 (pervenute
il 15 gennaio 1988) la Commissione tributaria di secondo grado di La
Spezia, nei rispettivi giudizi, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui
"prevede identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omessa o
infedele dichiarazione sia in quello di tardività di dichiarazione,
senza neppure in tale ultima ipotesi prendere in considerazione una
qualsiasi graduazione della sanzione in relazione alla durata del
ritardo", per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione alla legge
delega 9 ottobre 1971 n. 825, art. 10 n. 11;
che nei rispettivi giudizi è intervenuta, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha
concluso per la inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza
della questione;
Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché
i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica
pronuncia;
che la Commissione tributaria rimettente solleva questione
analoga, nei riferimenti e argomenti, a quella già presa in esame da
questa Corte con ordinanza n. 418 del 1987, che ne dichiarò la
manifesta infondatezza (anche con riguardo al parametro di cui
all'art. 3 Cost.);
che pertanto, non sussistendo ragioni di sorta per modificare
quanto già deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza della
sollevata questione;
Visti gli artt.26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili) in riferimento all'art. 76
Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di La
Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:596 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte