Ordinanza n. 598/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 dal Giudice
conciliatore di Roma, iscritta al n. 838 del registro ordinanze 1984
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328
dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Giudice conciliatore di Roma, nel corso di un
giudizio di recesso dalla locazione per necessità abitativa del
locatore, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui sanciscono la
nullità delle pattuizioni concernenti l'ammontare del canone che
deroghino alla legge, soltanto nell'ipotesi in cui esse siano
favorevoli al locatore;
che il giudice a quo osserva come l'esiguità del canone
percepito avesse determinato il locatore ad agire per il rilascio e
come il divieto di patti in deroga precluda la possibilità di
conciliare la lite creando disparità di trattamento rispetto al
conduttore, non estendendosi il divieto agli accordi in favore di
quest'ultimo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha
chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che l'art. 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
appare erroneamente richiamato, dovendo intendersi viceversa riferito
all'art. 79 il denunziato vizio d'illegittimità costituzionale;
che peraltro il giudice a quo, adito per il rilascio di un
immobile, non ha menomamente motivato circa la rilevanza in
riferimento al giudizio in corso dinanzi a lui;
che la questione è solo astrattamente prospettata e non può
essere ammesso il relativo giudizio di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 62 e 71 (rectius 79) della legge 27 luglio
1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice
conciliatore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:598 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte