Ordinanza n. 599/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 3legge 1102/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione Lombardia 12 agosto 1974, n. 45 (Modificazioni delle
zone omogenee montane), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio
1979 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, iscritta al
n. 773 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione del comune di Cisano Bergamasco
nonché l'atto di intervento della Regione Lombardia;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale della legge regionale Lombardia 12 agosto 1974, n. 45,
nella parte in cui, nel disciplinare la delimitazione delle zone
omogenee montane ai fini della formazione delle Comunità montane,
consente l'inclusione di nuovi territori senza disporre
l'acquisizione del punto di vista del comune di cui il territorio è
parte, così violando l'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
che prevede l'intesa con i comuni interessati, previsione da
intendersi come un principio fondamentale sancito dalla legge
statale;
che nel giudizio è intervenuta la Regione Lombardia,
concludendo per l'irrilevanza della questione o, in subordine, per la
sua infondatezza;
che si è altresì costituito il comune di Cisano Bergamasco,
concludendo per l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata;
Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un
giudizio di appello proposto dal comune di Cisano Bergamasco avverso
la decisione con cui il T.A.R. Lombardia aveva dichiarato tardivi due
ricorsi dello stesso comune "per la mancata impugnativa - come si
legge nella esposizione in fatto dell'ordinanza - di precedente
provvedimento regionale di inclusione del territorio di esso nel
comprensorio di bonifica montana della Valle San Martino";
che davanti al Consiglio di Stato il giudizio nel merito e
conseguentemente le contestazioni circa la legittimità
costituzionale delle norme da applicarsi per la decisione in tanto
possono trovare ingresso in quanto si risolva in senso favorevole al
ricorrente la questione della tardività o meno della impugnazione
degli atti amministrativi su cui si controverte;
che d'altronde - come pure risulta dalla ordinanza - il comune
di Cisano Bergamasco era stato tempestivamente informato del progetto
di revisione dei comprensori montani ed invitato ad esprimere il
proprio parere, invito cui aveva corrisposto con atto 6 maggio 1974,
n. 61 con cui il consiglio comunale negò la notifica della
deliberazione d'urgenza adottata dalla giunta per esprimere adesione
al progetto;
che su entrambi i problemi indicati non è dato rinvenire nella
motivazione dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità
considerazione alcuna;
che pertanto - a tacere della circostanza che la norma impugnata
richiama espressamente l'art. 5 della legge regionale Lombardia 16
aprile 1973, n. 23, il quale dispone proprio che si proceda "d'intesa
con i comuni" - non risulta adeguatamente motivata la rilevanza della
questione nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale
Lombardia 12 agosto 1974, n. 45 (Modificazioni delle zone omogenee
montane), sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento
all'art. 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:599 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte