Ordinanza n. 6/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1981 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, ultimo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con
ordinanza emessa il 4 dicembre 1979 dalla Corte di cassazione, sul
ricorso proposto da Avemaria Anna contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 400
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 215 del 6 agosto 1980.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 4
dicembre 1979, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 24, ultimo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153, per la parte in cui esclude, dal diritto alla
pensione di riversibilità, i fratelli e le sorelle superstiti divenuti
inabili al lavoro in epoca successiva alla morte del proprio
collaterale.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 8 del 1980 e che non vengono
addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla
precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale) sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, e
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 8 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte