Ordinanza n. 6/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 324 (Norme sul trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle imprese esercenti in appalto i
servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili) promosso
con ordinanza emessa il 29 gennaio 1976 dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Lecce, nel procedimento civile vertente tra Donadei
Salvatore ed altri e il Comune di Aradeo, iscritta al n. 461 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja;
ritenuto che il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce con
ordinanza del 29 gennaio 1976 ha sollevato - in riferimento all'art. 3
Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico
d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 324, che rende efficace erga omnes il
contratto collettivo 18 dicembre 1959 per il personale dipendente dalle
imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana, espurgo di
pozzi neri e simili, in quanto il contratto stesso esclude dalla
propria efficacia i dipendenti dalle amministrazioni comunali;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta
chiedendo dichiararsi inammissibile la questione;
considerato che analoghe questioni sono state dichiarate
inammissibili con sentenze nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974, 65, 68,
101, 196 del 1975 e con ordinanza n. 147 del 1976, sul rilievo che esse
coinvolgono solo un problema di interpretazione del contratto
collettivo, direttamente risolubile dal giudice ordinario;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo unico d.P.R. 2 gennaio 1962
n. 324, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il c.c.n.l. 18
dicembre 1959 per i dipendenti dalle imprese esercenti in appalto i
servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili, sollevata
dal Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce con l'ordinanza in
epigrafe, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte