Ordinanza n. 6/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/01/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 110/1975
- art. 26legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto
comma, e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1980 dal
Tribunale di Cremona, nel procedimento penale a carico di Meroni
Ermenegilda, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 21
maggio 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 18 gennaio
1980, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità degli artt. 10, sesto comma. e 26 della legge 18
aprile 1975, n. 110, "in quanto dette disposizioni prevedono una
disparità di trattamento, rispettivamente nell'ambito della collezione
di armi comuni da sparo, tra le armi e munizioni da caccia e quelle non
da caccia";
considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né
contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo
eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa
obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione
termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 299,
298, 281, 259, 258 e 257 del 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 26 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 18
gennaio 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte