Ordinanza n. 6/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/01/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli
immobili urbani) promossi con due ordinanze emesse il 27 luglio 1981
dal Pretore di Brindisi nei procedimenti civili vertenti tra Chiaramida
Mario contro Savarese Giovanni e Brandi Elena iscritte ai nn. 695 e 696
del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26 dell'anno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo
Ritenuto che il Pretore di Brindisi, con due ordinanze emesse sotto
la stessa data del 27 luglio 1981, e con identica motivazione, nei
procedimenti civili vertenti fra le parti Chiaramida Mario, Savarese
Giovanni e Brandi Elena (Reg. ord. nn. 695 e 696/1981) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della l. 27
luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui
limiterebbe l'istituto della sanatoria ex art. 55 stessa legge ai
contratti di locazione stipulati precedentemente alla entrata in vigore
della legge citata, con ciò discriminando, senza alcuna
ragionevolezza, i conduttori che hanno stipulato successivamente
all'entrata in vigore della legge,
che nel giudizio si costituiva il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale
chiedeva che venisse dichiarata l'infondatezza della questione.
Considerato che, trattandosi di identica questione, sollevata con
due ordinanze aventi uguale motivazione, essa può essere decisa con
unica ordinanza.
che, a parte quanto esattamente osserva l'Avvocatura Generale dello
Stato in ordine alla fondatezza della questione, giacché la normativa
si applica a tutti i contratti di locazione stipulati in regime di equo
canone, sta di fatto che il Pretore non ha espresso la minima
motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente
ma senza indicare alcun elemento da cui si possa almeno desumere che la
vertenza ripuardasse effettivamente contratti stipulati posteriormente
all'entrata in vigore della legge; sì che l'ordinanza sembra proporre
esclusivamente un'astratta questione di legittimità,
che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non può
essere ammesso, a causa della detta grave carenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara manifestamente inammissibile per
assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 74 della l. 27 luglio 1978 n. 392
sollevata dal Pretore di Brindisi, in relazione all'art. 3 Cost., con
le ordinanze nn. 695 e 696 Reg. ord. 1981 in data 27 luglio 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte