Ordinanza n. 6/1990
Altra decisione · depositata il 02/01/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 397/1988
- art. 9-octieslegge 397/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, primo
comma, e 9-octies, terzo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti
industriali), convertito con modificazioni nella legge 9 novembre
1988, n. 475 promosso con l'ordinanza emessa il 29 maggio 1989 dal
Pretore di Verona, Sezione distaccata di Caprino Veronese, nel
procedimento penale a carico di Pignatti Alfonso ed altri, iscritta
al n. 345 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29 - 1ª serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Cheli;
Ritenuto che il Pretore di Verona, Sezione distaccata di Caprino
Veronese, con ordinanza del 29 maggio 1989 (R.O. 345/89), ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, secondo comma, della
Costituzione - degli artt. 5, primo comma, e 9-octies, terzo comma,
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito con
modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nella parte in cui
sanzionano penalmente l'omessa, incompleta o infedele comunicazione,
al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione, dei dati sullo
smaltimento dei rifiuti industriali di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente 22 settembre 1988;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate - imponendo
alle imprese con più di cento addetti l'obbligo, penalmente
sanzionato, di trasmettere dettagliate informazioni sullo smaltimento
dei propri rifiuti relative al biennio anteriore alla entrata in
vigore delle norme stesse - violerebbero il principio di
irretroattività della legge penale incriminatrice, soprattutto in
considerazione del fatto che gli oneri di comunicazione delle imprese
relativi ai rifiuti prodotti erano - prima dell'entrata in vigore del
decreto-legge impugnato - assai più ridotti di quelli introdotti
dalla nuova normativa e non penalmente sanzionati;
che, inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, le
disposizioni denunciate risulterebbero lesive della c.d. "libertà
dalle autoincriminazioni", sancita dall'art. 24, secondo comma,
Cost., in quanto le stesse porrebbero i soggetti destinatari di
fronte all'alternativa di trasmettere dati veritieri, con il rischio
di un processo penale per l'irregolare smaltimento dei rifiuti,
oppure di evitare di fornire le informazioni richieste o di fornirle
incomplete, con il rischio di un processo penale in base alle nuove
norme oggetto di contestazione;
che, infine, per il giudice a quo le norme impugnate
violerebbero il principio di tassatività e determinatezza della
fattispecie incriminatrice di cui agli articoli 25, secondo comma e
24, secondo comma Cost., estendendo l'obbligo penalmente sanzionato
di informazione anche ai dati previsionali sullo smaltimento di
rifiuti relativi al futuro quinquennio;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in
giudizio chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e
infondate;
Considerato che in base alla disciplina transitoria dettata dal
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale", i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se, a
tale data, è già stato compiuto uno degli atti processuali elencati
negli articoli 241 e 242 del suddetto decreto;
che vanno, pertanto, applicate le norme del nuovo codice di
procedura penale ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore
del codice stesso, si trovino ancora in uno stadio anteriore rispetto
a quelli indicati negli artt. 241 e 242 del decreto legislativo n.
271 del 1989, con la conseguenza di riferire tali procedimenti alla
fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico ministero;
che nel procedimento a quo - originato da un rapporto dei
carabinieri su presunte irregolarità ed inadempienze di alcune
imprese nella comunicazione al Ministro dell'Ambiente ed alla Regione
dei dati sui rifiuti da esse prodotti - l'unico atto compiuto dal
Pretore rimettente, prima della proposizione della questione di
legittimità costituzionale, è stato l'invio ai responsabili delle
imprese denunciate di una comunicazione giudiziaria: di talché le
norme da applicare ora al procedimento sembrano essere quelle
previste dal nuovo codice di procedura penale;
che si rende, di conseguenza, necessaria una rinnovata
valutazione sulla rilevanza attuale della questione di legittimità
costituzionale in considerazione del nuovo iter del procedimento a
quo dettato dal codice di procedura penale del 1988 e dalle relative
norme transitorie;
che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Verona,
Sezione distaccata di Caprino Veronese.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Verona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte