Ordinanza n. 6/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/01/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35d.P.R. 636/1972
citata
- art. 24Costituzione
- art. 24d.P.R. 636/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma
quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa
il 30 novembre 1990 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di
La Spezia sul ricorso proposto da Luca' Cesare contro Ufficio I.V.A.
di La Spezia, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 prima
serie speciale dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di La
Spezia, con ordinanza in data 30 novembre 1988 (r.o. n. 478 del
1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte
in cui non ammette la prova testimoniale nel processo tributario;
che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe
col diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, e ciò, in modo particolare, quando il giudizio ha per
oggetto il provvedimento che irroga la sanzione tributaria;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto
rilevando come il sistema tributario poggi, sul piano sostanziale
prima che su quello processuale, su dati, per quanto possibile,
oggettivi e conoscibili mediante prove reali e richiamando la
precedente giurisprudenza di questa Corte, ha concluso perché la
questione venga dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che
l'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non
costituisce, di per sé, violazione del diritto di difesa (sent. n.
128 del 1972, ordd. nn. 506 del 1987 e 76 del 1989), potendo
quest'ultimo ai fini della formazione del convincimento del giudice,
essere diversamente regolato dal legislatore, nella sua
discrezionalità, in funzione delle peculiari caratteristiche dei
singoli procedimenti;
che l'ordinanza di rimessione non contiene argomenti che possano
indurre a modificare il precedente richiamato indirizzo;
che, pertanto la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di La
Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte