Ordinanza n. 6/1996
Altra decisione · depositata il 12/01/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 129Codice di procedura penale
- art. 469Codice di procedura penale
- art. 3legge 627/1994
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i
poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei
confronti del tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei
provvedimenti di sequestro, sorto a seguito dell'ordinanza 16 ottobre
1995, emessa dal tribunale di Palermo nel procedimento pendente nei
confronti del senatore Carmine Mancuso, con la quale è stata
rigettata l'eccezione di improcedibilità proposta dalla difesa
dell'imputato e riferita alla dichiarazione della insindacabilità,
ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dallo stesso senatore Carmine Mancuso nel corso di
una trasmissione televisiva, ed iscritto al n. 61 del registro
ammissibilità conflitti;
Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di una trasmissione televisiva dedicata a
un delitto di mafia, messa in onda sulla rete Canale 5 il 12 maggio
1993, il senatore Carmine Mancuso esprimeva sul comportamento del
dott. Bruno Contrada della Squadra Mobile di Palermo un giudizio
ritenuto gravemente diffamatorio dall'interessato, il quale ha sporto
querela;
che, con ordinanza del 10 maggio 1994, il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Palermo dichiarava manifestamente
infondata la questione circa l'applicazione dell'art. 68, primo
comma, Cost., sul riflesso che "le dichiarazioni del senatore Mancuso
non possono essere definite "opinioni" , non essendo esse
interpretazione di un fatto, ma attribuzione di un fatto al
querelante", e conseguentemente ordinava la restituzione degli atti
al pubblico ministero;
che, con lettera in data 25 novembre 1994, il presidente del
tribunale di Palermo, provvedeva a trasmettere copia dell'ordinanza
al Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del d.-l. 9 novembre 1994, n. 627, allora vigente;
che, intervenuta una nuova disciplina (d.-l. 13 marzo 1995, n.
69, reiterato dai dd.-ll. 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n.
276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio
1996, n. 9), la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
del Senato deliberava di richiedere copia degli atti del procedimento
penale de quo;
che, con deliberazione adottata nella seduta del 20 settembre
1995 e comunicata con lettera di pari data al presidente della
seconda Sezione penale del tribunale di Palermo, l'Assemblea del
Senato approvava la proposta della giunta di dichiarare
insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso;
che, con ordinanza del 16 ottobre 1995, il tribunale di Palermo -
premesso che l'art. 68, primo comma, Cost., configura una condizione
di punibilità (e non, come il secondo comma, di procedibilità), con
conseguente inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 129
e 469 cod.proc.pen., i quali non contemplano, tra le ipotesi di
proscioglimento prima del dibattimento, la non punibilità
dell'imputato - disponeva di "procedersi al dibattimento, dovendo
peraltro trovare tutela l'eventuale interesse dell'imputato
all'accertamento della sua totale estraneità ai fatti di reato";
che, a seguito di tale provvedimento, il Senato, con ricorso
depositato il 28 dicembre 1995, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato - Senato e tribunale di Palermo -
in ordine alla valutazione di irresponsabilità ai sensi dell'art.
68, primo comma, Cost.;
che si chiede a questa Corte di dichiarare che spetta al Senato
della Repubblica affermare l'insindacabilità, ai sensi delle norma
costituzionale citata, delle opinioni espresse dal senatore Carmine
Mancuso nel corso della trasmissione televisiva de qua, e
conseguentemente di annullare la menzionata ordinanza in data 16
ottobre 1995 del tribunale di Palermo, che ha rigettato l'eccezione
di improcedibilità sollevata dalla difesa del querelante;
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, "la Corte, in questa fase, è chiamata a
deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in
quanto esista la materia del conflitto la cui risoluzione spetti alla
sua competenza, rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia
sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso
ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni"
(cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, 68 del 1993);
che il Senato è legittimato a sollevare il presente conflitto,
in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria
volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,
Cost., in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri
membri nell'esercizio delle loro funzioni;
che al tribunale di Palermo deve essere riconosciuta la
legittimazione passiva, in quanto organo competente a decidere
definitivamente, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso
attribuite, in merito al proscioglimento dell'imputato prima del
dibattimento, e comunque in ogni stato e grado del processo, ai sensi
degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen.;
che inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo del
conflitto, è lamentata dal ricorrente la lesione di un'attribuzione
costituzionalmente garantita, quale il potere di accertamento che si
assume implicitamente riconosciuto alla Camera di appartenenza, nella
specie al Senato, dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal Senato della Repubblica nei confronti del tribunale di
Palermo - sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale e dei provvedimenti di sequestro con l'ordinanza
in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al
Senato della Repubblica, ricorrente, della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al tribunale di Palermo, in persona del
Presidente della sezione sopra nominata, entro il termine di quindici
giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte