Ordinanza n. 6/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/01/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 286-bis, comma 1, del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1995
dal pretore di Modica - sezione distaccata di Ispica nel procedimento
penale a carico di Giliberto Salvatore ed altro, iscritta al n. 314
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Modica - sezione distaccata di Ispica,
chiamato a provvedere "sulla richiesta attivata", ai sensi dell'art.
286-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dal servizio
sanitario della casa circondariale ove trovasi ristretta persona in
stato di custodia cautelare, ha sollevato, in riferimento agli artt.
2, 3, 13, 25, secondo comma, e 32 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 286-bis, comma 1, del
codice di procedura penale;
che a tal proposito il giudice a quo, dopo aver ripercorso i vari
passaggi che hanno contrassegnato la giurisprudenza di questa Corte
in merito ai malati di AIDS ed alla relativa detenzione carceraria e
analizzate talune contraddizioni che starebbero al fondo della
disciplina generale dettata dall'art. 275, comma 4, del codice di
procedura penale, ha rilevato che, anche dopo la sentenza n. 439 del
1995, permarrebbe nel sistema un non giusti-ficabile trattamento
differenziato nei confronti dei malati di AIDS che si compone
soltanto ove ricorra il presupposto delle esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza; un presupposto, questo, che - osserva il
rimettente - non consentirebbe di determinare i casi in cui si possa
con certezza e univocamente ritenere sussistente l'eccezionalità e i
casi in cui questa possa in modo altrettanto certo e univoco
ritenersi insussistente, così da generare la possibilità di
soluzioni diverse in casi simili e, quindi, di trattamenti
differenziati, anche in presenza di uguali situazioni di fatto;
che alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte,
pertanto, l'incompatibilità assoluta mantenuta a priori, in via
residuale, dalla norma impugnata per i malati di AIDS nei confronti
dei quali non sussistono le esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, contrasterebbe, a parere del giudice rimettente:
a) con l'art. 2 della Costituzione, in quanto viene esposta a
pericolo la salute e la sicurezza collettiva anche in assenza di un
effettivo, corrispondente pericolo per la salute dell'imputato e
degli altri detenuti;
b) con l'art. 3 della Costituzione, giacché la norma, pur
essendo prevista per ammalati di AIDS che si trovino in identiche
situazioni, può essere derogata, per alcuni di essi, sulla scorta di
un elemento differenziatore che, essendo sostanzialmente lasciato a
un giudizio non collegato a parametri univoci, comporta la
possibilità di trattamenti differenziati in presenza di situazioni
uguali;
c) con gli artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione, in
quanto l'impossibilità di adottare criteri univoci per individuare
l'elemento (le eccezionali esigenze cautelari) dal quale scaturisce
il trattamento differenziato e, quindi, la restrizione della libertà
personale, determina violazione del principio di tassatività;
d) con l'art. 32 della Costituzione, giacché la scarcerazione
sine die a prescindere da effettive esigenze terapeutiche di persone
nei confronti delle quali è ritenuta necessaria la custodia in
carcere, espone a rischio la salute e la sicurezza sociale, perfino
in mancanza di pari o prevalente valore costituzionale;
e) con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, in quanto la norma
subordina le esigenze di tutela della collettività a una situazione
di emergenza custodiale determinata dalla mancata attuazione della
legge in tema di presidi e strutture atti a salvaguardare la salute
dei soggetti affetti da AIDS e dei detenuti con essi conviventi,
così ingiustamente sacrificando la sicurezza e la salute dei
cittadini alla inerzia della pubblica amministrazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, chiamata più volte a pronunciarsi
sul tema dei malati di AIDS e della relativa detenzione carceraria ha
nelle diverse occasioni sottolineato gli aspetti di drammatica
peculiarità che contrassegnano una siffatta problematica al punto da
far ritenere in sé non irragionevole la predisposizione di
specifiche norme volte a comporre, bilanciandoli, i diversi valori
coinvolti; puntualizzando, con specifico riferimento alla
disposizione oggetto di impugnativa, come nei confronti di malati di
AIDS risultassero comunque adottabili "tutte le misure diverse dalla
custodia in carcere e, quindi, anche quella custodiale degli arresti
domiciliari, con l'aggiunta delle prescrizioni e cautele che le
esigenze del singolo caso possono consigliare" (v. ordinanza n. 300
del 1994);
che con la sentenza n. 439 del 1995, pure richiamata dal giudice
a quo, questa Corte ha avuto modo di stabilire che anche nei
confronti degli ammalati di AIDS dovesse "operare, pur con i
temperamenti resi necessari dalla peculiarità del morbo, la generale
regola che consente, anche nel caso di malattie altrettanto gravi,
l'adozione della misura carceraria, allorché esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza facciano ritenere inadeguata qualsiasi altra
misura", così determinando una sostanziale omologazione di
trattamento cautelare e un adeguato soddisfacimento della intera
gamma dei pericula libertatis che dissolvono alla radice le censure
che il rimettente ha inteso riproporre;
che l'insistito richiamo ad una pretesa impossibilità di
determinare con certezza i casi in cui sussistono esigenze cautelari
di eccezionale rilevanza si rivela argomento del tutto privo di
consistenza, dal momento che il parametro normativo sulla cui base il
giudice è chiamato ad operare le determinazioni del caso concreto
risulta enunciato in termini più che congrui, in linea, d'altra
parte, con le formulazioni necessariamente elastiche che individuano
sul piano definitorio la natura e la sussistenza delle stesse
esigenze cautelari;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo
comma, e 32 della Costituzione, dal pretore di Modica - sezione
distaccata di Ispica, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte