Ordinanza n. 60/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1962 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116r.d. 1736/1933
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 2814/1923
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D.
21 dicembre 1933, n. 1736, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 luglio 1961 dal Pretore di Caulonia nel
procedimento penale a carico di Siracusa Rinaldo, iscritta al n. 140
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 12 luglio 1961 dal Tribunale di Massa nel
procedimento penale a carico di Mazzanti Cesare, iscritta al n. 142 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1961 dal Tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Cortese Antonio, iscritta al n. 144 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
4) ordinanza emessa il 15 giugno 1961 dal Pretore di Lucera nel
procedimento penale a carico di Di Gianvito Emilio, iscritta al n. 150
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;
5) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal Pretore di Montefalco nel
procedimento penale a carico di Flamini Pietro, iscritta al n. 179 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Ritenuto che nel corso dei sopraindicati procedimenti penali è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in relazione all'art. 1 della legge 30
dicembre 1923, n. 2814, ed all'art. 1 della legge 4 giugno 1931, n.
659, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che le Autorità giudiziarie, le quali hanno emesso le ordinanze
indicate in epigrafe, hanno ritenuto tale questione rilevante ai fini
del giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza,
hanno sospeso i giudizi e rimesso gli atti a questa Corte perché si
pronunzi sulla sollevata questione di legittimità;
che non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21
dicembre 1933, n. 1736 (sentenza n. 53 del 5 luglio 1961, della quale
è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 15 luglio
1961);
che le ricordate ordinanze prospettano la questione sotto il
medesimo profilo e non propongono alcun nuovo argomento che induca la
Corte a modificare la propria decisione;
che, pertanto, tale decisione va confermata:
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e
ordina che gli atti siano restituiti ai Tribunali di Genova e Massa ed
ai Pretori di Caulonia, Lucera e Montefalco.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella seduta della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte