Ordinanza n. 60/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto
comma, del Testo unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30
maggio 1955, n. 797, promosso con ordinanza 4 marzo 1963 della Corte
suprema di cassazione nel procedimento civile vertente tra Barberis
Fabio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
200 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione
di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo
unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n.
797, sotto il profilo che, in contrasto col precetto sancito dall'art.
24 della Costituzione sul diritto alla tutela giurisdizionale, dispone
che il termine utile per l'azione giudiziaria contro le decisioni del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale decorre dalla data di
consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata contenente la
comunicazione della decisione del Ministero stesso;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 2 del 1 febbraio
1964, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 58,
quarto comma, del T. U.
delle leggi sugli assegni familiari;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli
assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797,
promossa con ordinanza 4 marzo 1963 della Corte suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte