Ordinanza n. 60/1982
Altra decisione · depositata il 25/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 212 cod.
pen. (casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza)
promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1981 dal Magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale di Modena sull'istanza proposta da
Rosa Carlo, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 del 16
settembre 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che:
1. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 1981,
notificata il 18 e comunicata il 20 dello stesso mese, pubblicata nella
G.U. n. 255 del 16 settembre 1981 e iscritta al n. 295 R.O. 1981, il
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Modena, provvedendo
sull'istanza con cui Rosa Carlo aveva chiesto la sospensione della
misura di sicurezza detentiva nella casa di lavoro per il periodo
minimo di anni due, alla quale era sottoposto in forza di decreto 20
febbraio 1978 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Livorno, per sopravvenuta menomazione fisica, ritenne in preliminare
che la richiesta fosse da respingere sulla base degli artt. 147 e 212
c.p., il primo dei quali ipotizza la sospensione della misura di
sicurezza sol per sopravvenuta esecuzione di pena detentiva e il
secondo prevede il discrezionale potere di sospendere la esecuzione
(non già di misura di sicurezza ma) di pena detentiva per grave
infermità fisica, ma non tradusse l'argomentazione in dispositivo di
rigetto della istanza perché giudicò non manifestamente infondata la
questione di legittimità dell'art. 212 c.p., e del comma 1 in
particolare, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.. È sembrato al
giudice a quo che sussista disparità di trattamento tra internati per
misura di sicurezza e condannati colpiti gli uni e gli altri da grave
infermità fisica, tanto più ingiustificata in quanto nella misura di
sicurezza lo stato di privazione della libertà è solo strumentale
rispetto al raggiungimento della finalità di cura e riadattamento
sociale e che ne sia offeso anche l'art. 32 comma 1, il quale tutela il
bene della salute anche dei cittadini sottoposti a misura di sicurezza,
a nulla rilevando in contrario la previsione normativa della revoca
anticipata delle ripetute misura di sicurezza e licenza per gravi
esigenze personali e familiari a motivo della diversità delle
situazioni su cui le due provvidenze incidono.
che:
2. - Avanti la Corte il Rosa non si è costituito; ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 5 ottobre
1981 depositato il successivo 6, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha contestato la razionalità degli argomenti desunti dagli artt.
147 e 212 c.p. invocando in riferimento all'art. 32 la sent. 21/1969
della Corte, ha negato che tra misura di sicurezza e pena siavi quella
identità di posizioni dei soggetti che giustificherebbe l'accusa di
violazione dell'art. 3 e ha concluso per la infondatezza della proposta
questione. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1982, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato
Chiarotti si è rimesso allo scritto.
Considerato che:
3. - La norma impugnata non può essere avulsa,
nello scrutinio di conformità sua agli artt. 3 e 32 Cost., dall'art.
11 l. 26 luglio 1975 n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
il quale, nel disciplinare il servizio sanitario negli istituti
penitenziari, prevede che "ove siano necessari cure o accertamenti
diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei
reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono
trasferiti negli ospedali civici o in altri luoghi di cura", per
l'evidente motivo che la sospensione della misura di sicurezza si
appalesa necessaria sol quando la menomazione fisica non richieda né
cure né accertamenti diagnostici, da effettuarsi nell'interno o fuori
dell'istituto, in cui il soggetto è internato, ma altra alternativa
non esprima all'infuori della temporanea dimissione del menomato fisico
dal luogo d'internamento, non già quando cure o accertamenti
diagnostici debbano eseguirsi in ospedali civici o in altri luoghi di
cura e, a fortiori, nell'istituto in cui la misura di sicurezza viene
attuata.
Questo accertamento manca nell'ordinanza di rimessione, in cui il
giudice a quo si è limitato a porre l'alternativa ("quando
l'effettuazione di tali interventi non è attuabile nello stato di
detenzione, oppure tale stato impedisce il verificarsi della
guarigione") e la carenza non consente alla Corte di giudicare allo
stato della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza
presso il Tribunale di Modena, che ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 212 cod. pen., comma 1 in
particolare, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte