Ordinanza n. 60/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/03/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 482/1968
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma
quarto, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1982 dal
Tribunale di Frosinone nel procedimento civile vertente tra s.p.a.
Elicotteri Meridionali e Crescenzi Alessandro, iscritta al n. 746 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che con ordinanza 23 giugno 1982, e nel procedimento
civile di cui all'epigrafe, il Tribunale di Frosinone sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, quarto comma,
legge 2 aprile 1968 n. 482, rilevando che, giusta la costante
interpretazione della Corte di cassazione, doveva ritenersi
imprescindibile la richiesta del datore di lavoro per la costituzione
del rapporto di lavoro nei confronti delle categorie protette dalla
legge,
che, però, così interpretando la detta norma, ne resterebbe
vulnerato - ad avviso del Tribunale - l'art. 4 della Costituzione che,
riconoscendo a tutti i cittadini il diritto al lavoro, a fortiori
dovrebbe tutelare i soggetti minorati, così come si evince dallo
spirito della legge in parola e dalle altre disposizioni
protezionistiche delle dette categorie;
che, peraltro, il Tribunale nel dispositivo dell'ordinanza, oltre
alla lamentata incompatibilità in relazione all'art. 4 Cost., inseriva
altresì un asserito contrasto della norma coll'art. 3 Cost., senza
averne dato in motivazione alcuna giustificazione,
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata in quanto spetta
al legislatore scegliere le sanzioni per l'inadempienza ai precetti
costituzionali, specie quando entrano in conflitto con altri diritti
costituzionalmente tutelati, come - nella specie - la libertà
dell'iniziativa economica: a fronte della quale evidentemente al
legislatore è parso inopportuno garentire il diritto del minorato
attraverso l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre a,
sensi dell'art. 2932 cod. civ., ma si è dato carico di sanzionare
l'inadempimento sia attraverso la pena (ex art. 23 della legge), sia
attraverso i principi generali sulla responsabilità extracontrattuale,
di cui la giurisprudenza ha già fatto applicazione.
Considerato che, però, dev'essere innanzitutto valutata la
rilevanza della sollevata questione in ordine alla fattispecie
concreta, mentre l'ordinanza del Tribunale di Frosinone non lo consente
in quanto non vi è alcun cenno alla rilevanza nemmeno per implicito,
essendo esposta esclusivamente la pura questione astratta di
legittimità costituzionale;
che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente
inammissibile per assoluta carenza di motivazione in ordine alla
rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile, per assoluta mancanza di
motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968,
n. 482, sollevata dal Tribunale di Frosinone con ordinanza n. 746/82 in
relazione agli artt. 3, secondo comma, e 4 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte