Ordinanza n. 60/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/03/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 990/1969
citata
- art. 3legge 990/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 24
dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)
promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1977 dal Pretore di Monza nel
procedimento civile vertente tra Furlani Renato e Cesana Paolo,
iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 gennaio 1977 (comunicata il
18 e notificata il 20 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n.
162 del 15 giugno 1977 e iscritta al n. 218 R.O. 1977) nel giudizio
promosso da Furlani Renato contro Cesana Paolo il Pretore di Monza ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 l. 24
dicembre 1969 n. 990, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24
comma primo Cost., nella parte in cui estende le condizioni di
proponibilità in esso previste alla azione promossa dal danneggiato
nei confronti del solo responsabile civile che non s'identifichi con
l'assicurato.
Considerato che la questione è stata giudicata infondata da questa
Corte con sentt. 24/1973, 97/1973 e 19/1975 e che al giudizio della
Corte si è uniformata con sent. 2415/1979 la Cassazione che si era
già espressa per la manifesta infondatezza con sent. 1718/1974;
che il Pretore di Monza non adduce argomenti che valgano a
deflettere dal consolidato orientamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 comma primo e 24 comma primo Cost., con ordinanza 8 gennaio
1977 del Pretore di Monza (n. 218/1977) nella parte in cui estende le
condizioni di proponibilità in esso previste all'azione promossa dal
danneggiato nei confronti del solo responsabile civile che non si
identifichi con l'assicurato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte