Ordinanza n. 60/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58 e
65 l. 27 luglio 1978 n. 392 (norme in materia di locazione di immobili
urbani) promossi con ordinanze 14 dicembre 1983, 31 gennaio e 13 marzo
1985, emesse dai Pretori di Milano e di Lucca nei procedimenti civili
vertenti, rispettivamente, tra Salardi Marisa e Molgora Rosa, lacopi
Amabile e Stefani Dante Luigi, nonché Maggioni Lucinia e dall'O Maria,
iscritte ai nn. 269, 352 e 353 del registro ordinanze 1985 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 214 bis e 256 bis
dell'anno 1985;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri nella causa n. 353 del 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un Giudizio vertente tra Iacopi Amabile e
Stefani Dante Luigi ed avente ad oggetto licenza per finita locazione
di un immobile abitativo, il Pretore di Lucca con ordinanza del 13
marzo 1985 (reg. ord. n. 269 del 1985) sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n.
392, concernenti i contratti in corso alla data di entrata in vigore
della stessa legge, in quanto il primo di essi non prevedeva per i
contratti già soggetti a proroga il rinnovo tacito del rapporto
locativo in assenza della previa disdetta del locatore di cui al
precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non
soggetti a proroga;
che la differenza di disciplina sembrava a detto giudice dar luogo
a contrasto con l'art. 3 Cost.;
che la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Milano con
ordinanza del 14 dicembre 1983, emessa nel procedimento vertente tra
Salardi Marisa e Molgora Rosa (reg. ord. n. 352 del 1985) e del 31
gennaio 1985, emessa nel procedimento vertente tra Maggioni Lucinia e
dall'O Maria (reg. ord. n. 353 del 1985);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nella
causa n. 353 del 1985, richiamando la sentenza di questa Corte n. 33
del 1985 e chiedendo perciò che la questione fosse dichiarata
manifestamente infondata.
Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni,
debbono essere riuniti;
che la questione è già stata decisa da questa Corte con sentenza
6 febbraio 1985 n. 33;
che in essa la Corte ha osservato come la diversità della
disciplina, rilevata dai giudici a quibus, tra le due categorie di
contratti "prorogati" e "non prorogati", di cui agli artt. 58 e 65 l.
n. 392 del 1978, non risulta irrazionale, in base alla sostanziale
diversità delle categorie stesse;
che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già
soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica,
sono stati ulteriormente prorogati dalla legge n. 392 del 1978,
venendo Così a risultare una normativa particolarmente favorevole per
il conduttore, il che non si verifica, invece, per i rapporti di cui
all'art. 65, i quali sono stati soltanto ricondotti alla nuova
disciplina con una protrazione meramente eventuale e comunque spesso di
minima entità;
che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente
la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai
contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso
anticipato del locatore, prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre
cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);
che in conclusione la questione, essendo stata già decisa e non
essendo dedotti ulteriori profili di illegittimità costituzionale,
deve essere dichiarata manifestamente infondata;
visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata
in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Lucca e di Milano con le
ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n.
33 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte