Ordinanza n. 60/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 5legge 19/1963
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal Tribunale
di Asti, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il locatore aveva
richiesto al cessionario di azienda il rilascio di un immobile in
virtù di sentenza ottenuta nei confronti del conduttore-cedente, il
Tribunale di Asti ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 aprile
1980, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, nella
parte in cui prevede che la sentenza pronunciata tra locatore e
conduttore abbia effetto anche contro il subconduttore, cui è
assimilabile il cessionario;
che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione
venga dichiarata infondata;
Considerato che l'art. 1595 del codice civile costituisce
applicazione del generale principio resoluto iure dantis resolvitur
et ius accipientis, dal quale consegue l'impossibilità per il
subconduttore di far valere verso il locatore un autonomo diritto;
che nel giudizio di risoluzione tra locatore e conduttore
l'avente causa di quest'ultimo vanta esclusivamente un interesse
volto ad evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dalla risoluzione
di un rapporto del quale non è, peraltro, parte;
che, quindi, la partecipazione soltanto eventuale del
subconduttore a detto giudizio non vulnera l'art. 24 della
Costituzione, anche in considerazione della tutela in ogni caso
garantitagli dalla norma nei confronti del sublocatore ed
ulteriormente rafforzata dagli obblighi a carico di quest'ultimo
posti dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1963, n. 19 ("Tutela
giuridica dell'avviamento commerciale"), per l'ipotesi di cessione
del contratto o di sublocazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Asti con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte