Ordinanza n. 60/1992
Altra decisione · depositata il 18/02/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 429Codice di procedura civile
- art. 1legge 353/1990
citata
- art. 3Costituzione
- art. 1224Codice civile
- art. 16legge 412/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma
terzo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa
il 27 maggio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra Livoti Giuseppe e I.N.A.I.L., iscritta al n. 652 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Livoti Giuseppe e
dell'I.N.A.I.L.;
Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Franco Agostini e Luciano Ventura per Livoti
Giuseppe e Adriana Pignataro e Giuseppe De Ferrà per l'I.N.A.I.L.
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Livoti
Giuseppe nei confronti dell'INAIL per ottenere il pagamento di una
rendita vitalizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria ai
sensi dell'art. 429 c.p.c., applicabile alle prestazioni
previdenziali per effetto della sentenza n. 156 del 1991 di questa
Corte, il Pretore di Milano, con ordinanza del 27 maggio 1991, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art.
429, terzo comma, cod. proc. civ., in connessione con l'art. 1 della
legge 26 novembre 1990, n. 353;
che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata viola
l'art. 3, primo comma, Cost., perché il cumulo di rivalutazione ed
interessi, una volta elevati questi ultimi al dieci per cento in
virtù dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per
i crediti di lavoro e previdenziali, una tutela esorbitante rispetto
a quella riservata dall'art. 1224 cod. civ. agli altri crediti
pecuniari;
che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il
ricorrente e l'INAIL, concludendo l'uno per l'infondatezza, l'altro
per la fondatezza della questione;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato
una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti
previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a
ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per
la diminuzione del valore del suo credito";
che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza
della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal
fine, vanno restituiti gli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte