Ordinanza n. 60/1997
Altra decisione · depositata il 04/03/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 51Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 2legge 421/1992
citata
- art. 14legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996
(Provvedimenti per il personale dell'ITALTER e della SIRAP.
Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP.
Istituzione di sportelli per l'Unione europea), promosso con ricorso
del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1
aprile 1996 e depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto
al n. 15 del registro ricorsi 1996;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il ricorrente, e
gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione
Siciliana.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 1 aprile 1996, il
commissario dello Stato per la regione siciliana ha impugnato l'art.
1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 24 marzo 1996, recante "Provvedimenti per il personale
dell'ITALTER e della SIRAP. Interventi per le imprese fornitrici
creditrici della SIRAP. Istituzione di sportelli per l'Unione
europea" (disegno di legge n. 1182-1210), per violazione degli artt.
3, 51 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 2, comma 1,
lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 in relazione ai
limiti posti dall'art. 14, lettera q), dello statuto speciale di
autonomia;
che la norma impugnata prevede la trasformazione a tempo
indeterminato dei rapporti di lavoro di durata biennale, istituiti ai
sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993 con il
personale dell'ITALTER s.p.a e della SIRAP s.p.a., società con
capitale a partecipazione pubblica, entrambe poste in liquidazione, e
che l'iniziativa sarebbe asseritamente finalizzata ad una più rapida
esecuzione dei lavori e delle attività di competenza dell'ANAS nel
settore della viabilità;
che il commissario dello Stato, dopo aver affermato che la
regione siciliana non ha ancora avviato le procedure di verifica dei
carichi di lavoro dei propri dipendenti, né rideterminato la propria
pianta organica, come chiesto dalla legislazione statale, osserva che
la surrettizia "stabilità occupazionale" che si intenderebbe
assicurare a determinati soggetti (circa novanta) avverrebbe senza
alcuna previa verifica della capacità e idoneità professionale
degli interessati e senza alcuna valutazione delle specifiche
esigenze della pubblica amministrazione;
che, inoltre, si porrebbe a carico della regione l'onere di
personale messo a disposizione di un ente (ANAS) estraneo
all'amministrazione regionale stessa, e che, per di più, non avrebbe
avanzato nessuna richiesta in proposito, ma che "soltanto dietro
offerta specifica dell'amministrazione regionale ha mostrato
disponibilità ad avvalersi eventualmente di tecnici, purché dotati
di qualificata professionalità";
che verrebbe in tal modo disatteso anche il principio derivante
dalla legislazione statale (art. 2, comma 1, lettera r), della legge
n. 421 del 1992) nonché l'interesse nazionale unitario sotteso alla
riforma del pubblico impiego;
che si è costituita in giudizio la regione siciliana per
chiedere il rigetto del ricorso, in quanto le norme impugnate non
sarebbero né arbitrarie né irragionevoli anche alla luce di
precedenti, analoghi interventi regionali in specifici settori (legge
regionale 6 luglio 1990, n. 11, modificata dalla legge regionale 12
gennaio 1993, n. 9, e legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, che
hanno riguardato assunzioni a tempo indeterminato, rispettivamente,
di personale tecnico del genio civile e di lavoratori forestali), e
non sarebbe vero che il legislatore regionale avrebbe assicurato
"stabilità occupazionale" ai soggetti in questione, poiché invece
ha inteso dare attuazione alla normativa statale (legge 18 aprile
1962, n. 230), applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, la
quale impone per l'assunzione di lavoratori il contratto di lavoro a
tempo indeterminato, salve talune eccezioni, ivi indicate, tra le
quali non rientrano le categorie di personale regionale interessato
dalle nuove normative;
che, sempre ad avviso della regione, il rapporto di lavoro "a
contratto", ai sensi della citata legge n. 230, "non perde i
connotati di precarietà che lo distinguono, sol perché stipulato
senza la fissazione di un termine e perché il limite apposto al
tempo del contratto attiene alla durata (preventivamente non
determinabile) del rapporto di lavoro e non alla sua stabilità" e
tale stabilità sarebbe esclusa "dal fatto che l'assunzione avviene
fuori ruolo (fuori dei posti della pianta organica), cioè in una
posizione di avventiziato che, per sua stessa natura e funzione, è
destinata a cessare con la cessazione del bisogno di personale che
l'ha determinata"; ne deriverebbe che il rapporto di lavoro degli ex
dipendenti delle due società non avrebbe natura di pubblico impiego,
bensì di impiego privato disciplinato dal contratto collettivo
nazionale dei lavoratori edili.
Considerato che, in data 10 agosto 1996, l'Assemblea regionale
siciliana ha approvato una legge (disegno di legge n. 139) che regola
nuovamente i contratti a termine già stipulati tra l'Amministrazione
regionale e il personale di cui all'art. 76 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25;
che tale nuova normativa, disponendo il rinnovo di detti
contratti per una durata non superiore a un triennio, in luogo della
loro trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, è
incompatibile con quella ora impugnata (contenuta nel disegno di
legge n. 1182-1210 approvato il 24 marzo 1996);
che la legge regionale approvata più di recente ha sostituito
quella anteriore, oggetto del presente ricorso, non potendosi
ammettere la contemporanea esistenza di plurime e contraddittorie
manifestazioni di volontà del legislatore regionale, in attesa
dell'eventuale perfezionamento dell'iter del controllo costituzionale
da cui eventualmente consegua la possibilità dell'entrata in vigore
di una o di un'altra;
che, pertanto, l'anzidetta sostituzione fa venir meno la materia
del giudizio sulla legge regionale impugnata e ne impedisce,
naturalmente, la promulgazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996,
recante "Provvedimenti per il personale dell'ITALTER e della SIRAP.
Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP.
Istituzione di sportelli per l'Unione europea", proposta dal
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento agli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonché agli artt. 2, comma 1,
lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e in relazione ai
limiti posti dall'art. 14, lettera q) dello statuto speciale di
autonomia, col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte