Ordinanza n. 60/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 515/1993
usata come parametro
citata
- art. 7legge 515/1993
- art. 15legge 672/1996
- art. 2legge 672/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica), promossi con due ordinanze emesse il 13 e il 14 gennaio
1997 dal pretore di Firenze sui ricorsi proposti da Cossutta Armando
e da Nesi Lucia contro il Collegio regionale di garanzia elettorale
presso la Corte d'Appello di Firenze, iscritte ai nn. 405 e 406 del
registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di una causa civile di opposizione avverso
il provvedimento con cui, in data 27 giugno 1995, il Collegio
regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Firenze
applicava a Cossutta Armando la sanzione pecuniaria amministrativa di
lire cinquanta milioni per l'omesso deposito della dichiarazione e
del rendiconto di cui all'art. 7, numero 6, della legge 10 dicembre
1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), il pretore di
Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,
comma 5, della citata legge n. 515 del 1993;
che la sanzione applicata dal Collegio è quella minima prevista,
mentre il massimo è di lire duecento milioni;
che il ricorrente aveva affermato di aver sottoscritto la
candidatura per le elezioni politiche del 27 marzo 1994 in un
collegio uninominale e in più circoscrizioni e di aver depositato il
24 maggio 1994, presso il Collegio regionale di garanzia elettorale
della Corte d'appello di Milano, il rendiconto delle spese sostenute
per la campagna elettorale, ricevendo, in data 22 ottobre 1994, la
diffida del Collegio regionale toscano a effettuare il deposito della
dichiarazione e del rendiconto entro il termine di quindici giorni;
che nel rilevare come detto collegio non avrebbe correttamente
interpretato gli artt. 7, comma 6, e 15, comma 8, della legge n. 515
del 1993, giungendo all'erronea conclusione che il candidato avrebbe
dovuto depositare la dichiarazione e il rendiconto presso tutti i
collegi regionali corrispondenti alle circoscrizioni e al collegio
uninominale in cui si era presentato, il ricorrente aveva chiesto,
pertanto, l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione;
che, pur non avendo espressamente proposto domanda di riduzione
della sanzione, ai sensi dell'art. 23, comma 11, della legge n. 689
del 1981, in quanto inflitta nella misura minima, il ricorrente -
secondo il giudice a quo - avrebbe interesse a ottenere la
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5,
della citata legge n. 515, nella parte in cui prevede - quale minimo
sanzionatorio - la somma di lire cinquanta milioni, poiché egli
potrebbe beneficiare della riduzione della sanzione qualora venisse
rigettato il motivo di opposizione attinente alla pretesa
insussistenza dell'illecito;
che il pretore di Firenze ha pertanto sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge n. 515 del 1993,
nella parte in cui stabilisce in lire cinquanta milioni il minimo
della sanzione;
che la disposizione sarebbe censurabile perché prevede una
sanzione sproporzionata rispetto a casi, come quello in esame, di
lieve entità;
che, pur non ignorando la giurisprudenza di questa Corte
orientata a far rientrare nella sfera riservata alla discrezionalità
del legislatore la materia, il giudice a quo ritiene che, nel caso di
specie, si sia superato il limite della ragionevolezza e a tal
proposito invoca la sentenza n. 50 del 1980, ove si afferma la
necessità di proporzionare la pena alle responsabilità;
che, nel corso di altra causa civile di opposizione avverso il
provvedimento con cui, in data 27 giugno 1995, il Collegio regionale
di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Firenze ha
applicato la sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquanta
milioni nei confronti di Nesi Lucia, il pretore di Firenze ha
promosso identico giudizio di legittimità costituzionale;
che la ricorrente ha dichiarato di essersi candidata alle
medesime elezioni del 1994 nella circoscrizione della regione
Toscana, quota proporzionale per la Camera dei deputati, nella lista
dei Verdi, all'unico scopo di consentire il completamento della lista
elettorale, ov'era collocata in posizione tale (all'ultimo posto) da
non risultare eletta;
che non avrebbe svolto attività di sorta, né avrebbe sostenuto
alcuna spesa, essendosi avvalsa dei mezzi di propaganda del gruppo
politico di appartenenza;
che, per questa ragione, non sarebbe destinataria dell'obbligo
della dichiarazione;
che ha pertanto eccepito, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 7,
e 15, comma 5, della legge n. 515 del 1993, in quanto sarebbero state
assoggettate a identico trattamento sanzionatorio posizioni fra loro
del tutto diverse: quella dei non eletti (con e senza attività di
propaganda) e quella degli eletti, con e senza spese elettorali;
che, secondo il giudice a quo, la legge - indipendentemente
dalla menzionata diversità di situazione - fa carico a tutti i
candidati di depositare la dichiarazione e il rendiconto previsti
dalla legge n. 515, affinché gli elettori possano verificarne la
regolarità;
che, peraltro, l'uniforme trattamento delle situazioni enunciate
nel ricorso indurrebbe a dubitare della legittimità costituzionale
della normativa in esame, stante la necessità di diversificare il
trattamento punitivo;
che il pretore di Firenze ha quindi promosso, in termini
pressoché identici, un secondo giudizio di legittimità
costituzionale;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, che ha avanzato la richiesta di restituzione degli atti al
rimettente per il riesame della rilevanza (alla luce del ius
superveniens) e ha concluso, comunque, per l'infondatezza della
questione;
che la legge 31 dicembre 1996, n. 672 (Disposizioni in materia di
documentazione delle spese elettorali), nel modificare alcune
disposizioni contenute nella legge n. 515 del 1993, lasciando
immutato il regime sanzionatorio di cui all'art. 15, comma 5, avrebbe
previsto la possibilità di una sanatoria per gli autori degli
illeciti in precedenza indicati;
che nell'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 672, si sarebbe
stabilita la possibilità di depositare la dichiarazione mancante
entro quarantacinque giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
Collegio di garanzia elettorale competente, con la conseguenza che,
ove l'interessato vi abbia ottemperato, "sono revocate le sanzioni
amministrative già irrogate";
che, ignorandosi nel caso concreto se l'interessato si sia
giovato di siffatta possibilità, la Corte dovrebbe rimettere gli
atti al giudice a quo per un nuovo esame sulla rilevanza;
che tuttavia la questione sarebbe infondata nel merito, perché
la determinazione dei limiti minimi e massimi per le sanzioni
amministrative rientra nella discrezionalità del legislatore, il
quale ne avrebbe fatto un uso non irragionevole in relazione agli
interessi pubblici coinvolti, segnatamente la trasparenza e la
correttezza delle campagne elettorali, tali da giustificare l'entità
delle sanzioni;
Considerato che viene all'esame della Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui prevede in lire cinquanta
milioni il minimo della sanzione amministrativa, perché non
consentirebbe di irrogare una sanzione ragionevole per ipotesi di
lieve entità, con ciò violando l'art. 3 della Costituzione;
che le due questioni, prospettate in modo identico, vanno
congiuntamente trattate;
che ai sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 672, i
candidati non eletti sono diffidati dal Collegio di garanzia
regionale a depositare, entro quarantacinque giorni, la omessa
dichiarazione delle spese sostenute nelle elezioni politiche del 1994
e del 1996, con la previsione della revoca, in caso di ottemperanza,
delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate;
che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate in data 13
e 14 gennaio 1997, mentre la legge n. 672 è entrata in vigore il 4
gennaio 1997;
che, nella specie, per la candidata Nesi Lucia, non eletta,
sembrerebbero ricorrere le condizioni previste dall'art. 2 della
citata legge n. 672, in ordine alla sanatoria;
che per il candidato Cossutta Armando - presentatosi in tre
circoscrizioni e in un collegio uninominale - non sono precisate le
modalità della sua elezione e se abbia optato per una delle
circoscrizioni della Toscana, per cui occorre verificare
l'applicabilità della sanatoria contemplata dall'art. 2 della legge
n. 672 anche in questa situazione;
che nel valutare il requisito della rilevanza della questione
rispetto alla regiudicanda, il rimettente non ha tenuto conto della
legge sopravvenuta (anteriore ai suoi provvedimenti);
che la questione è pertanto manifestamente inammissibile per la
carente ponderazione testé rilevata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali
per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dal pretore di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte