Ordinanza n. 60/2000
Altra decisione · depositata il 15/02/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 109/1994
- art. 13legge 101/1995
usata come parametro
citata
- art. 2602Codice civile
- art. 9legge 109/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 4,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici), modificata con il decreto-legge 3 aprile 1995, n.
101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n.
216, promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio-12 febbraio 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di
Bologna, sul ricorso proposto dal Consorzio cooperative di produzione
e lavoro di Forlì contro il comune di Cesena ed altra, iscritta al
n. 786 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di costituzione del Consorzio cooperative di
produzione e lavoro di Forlì;
Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Renato Docimo e Franco G. Scoca per il Consorzio
cooperative di produzione e lavoro di Forlì.
Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 gennaio-12 febbraio 1998 nel
corso di un giudizio promosso dal Consorzio cooperative di produzione
e lavoro di Forlì per ottenere l'annullamento del provvedimento di
esclusione, adottato dal comune di Cesena, da una licitazione privata
per l'affidamento dell'appalto di lavori pubblici, il Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna ha
sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione ed al
principio di ragionevolezza, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, comma 4, della legge quadro in materia di lavori
pubblici (11 febbraio 1994, n. 109, modificata con il decreto-legge 3
aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2
giugno 1995, n. 216); questa disposizione vieta ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o
consorzio, di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale per chi abbia
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
che il Tribunale amministrativo interpreta questa disposizione
nel senso che sia esclusa la partecipazione simultanea di un
consorzio di cooperative di produzione e lavoro (costituito in base
alla legge 25 giugno 1909, n. 422) e di una cooperativa ad esso
aderente, ma non invece la partecipazione alla gara di più consorzi
aventi in comune una o più cooperative aderenti, e ritiene che la
mancata previsione, anche in questo secondo caso, della esclusione,
disposta invece per le associazioni temporanee o per i consorzi
costituiti in base all'art. 2602 cod. civ., determinerebbe una non
ragionevole disparità di trattamento tra diversi tipi di consorzio e
sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione, giacché l'autonomia dei consorzi di
cooperative di produzione e lavoro non escluderebbe la sussistenza di
una possibile comunione di interessi tra i soggetti concorrenti
quando alla gara partecipano simultaneamente consorzi che abbiano in
comune quali aderenti una o più cooperative;
che si è costituito in giudizio il Consorzio cooperative di
produzione e lavoro di Forlì, ricorrente nel giudizio principale,
sostenendo che la questione di legittimità costituzionale sarebbe
irrilevante o infondata, attesa la peculiare natura dei consorzi di
cooperative, dotati di personalità giuridica, che partecipano agli
appalti di opere pubbliche con autonomia nelle offerte avvalendosi
dei propri requisiti di idoneità.
Considerato che, successivamente all'ordinanza che ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale, è sopravvenuta una nuova
disciplina del divieto di cumulare partecipazioni ad una medesima
gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico;
che, difatti, la legge 18 novembre 1998, n. 415, recante
"Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori
disposizioni in materia di lavori pubblici", ha disposto, all'art. 9,
comma 23, che i consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro (costituiti a norma della legge n. 422 del 1909) sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono, ed
ha stabilito inoltre il divieto per i consorziati di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
che questa previsione pone sul piano normativo ciò che, secondo
la giurisprudenza, era in precedenza possibile sul piano
amministrativo, giacché il bando o la lettera di invito potevano
richiedere, ai fini della ammissione alla gara, l'indicazione
preventiva delle cooperative consorziate per le quali l'offerta
veniva formulata;
che è opportuno che il giudice rimettente valuti se, anche a
seguito del mutamento intervenuto nella disciplina normativa, la
questione sollevata sia, nel giudizio principale, rilevante nei
termini in cui essa è stata proposta;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte