Ordinanza n. 60/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 94Codice della strada
- art. 17legge 449/1997
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 28 marzo 2000, dal
Tribunale di Vicenza, nel procedimento civile vertente tra Cambiolo
Fabio e il Prefetto della Provincia di Vicenza (ed altro), iscritta
al n. 537 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 41 dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 28 marzo
2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 18,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) e dell'art. 94, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
introdotto dall'altra disposizione denunciata;
che, ad avviso del rimettente, le menzionate disposizioni -
nel prevedere, per i soli atti di trasferimento della proprietà
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, posti in essere fino alla
data di entrata in vigore del novellato art. 94 del codice della
strada, la possibilità di procedere, entro novanta giorni, alle
necessarie regolarizzazioni senza l'applicazione di sanzioni -
pongono in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra il
cittadino che non abbia, in precedenza, richiesto tempestivamente
l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione, in
conseguenza di un atto di trasferimento della proprietà (ovvero di
un altro atto tra quelli indicati dall'art. 94, comma 1, del codice
della strada), il quale può usufruire della sanatoria prevista
dall'art. 94, comma 6, e il cittadino che non abbia richiesto
l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione in
conseguenza di un trasferimento di residenza, al quale la medesima
sanatoria risulta, invece, negata;
che il rimettente, muovendo dall'assunto che la condotta di
chi omette di far annotare, nella carta di circolazione, il semplice
trasferimento della residenza è da reputarsi meno grave della
condotta di chi omette di far annotare il cambio di proprietà,
ritiene che non vi sia alcun motivo per concedere la sanatoria solo
nella seconda e non anche nella prima delle ipotesi indicate;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o di
infondatezza della questione.
Considerato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la
scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga come
eccezione rispetto al regime disciplinatorio di carattere generale,
è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile,
sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui
all'art. 3 della Costituzione, se non esercitata in modo palesemente
irragionevole (ordinanze n. 316 e n. 10 del 1999; sentenze n. 431 del
1997 e n. 272 del 1994);
che, nella specie, attesa l'eterogeneità delle situazioni
poste a confronto, la scelta del legislatore di non estendere la
disciplina denunciata anche alle ipotesi di trasferimento di
residenza non può ritenersi irragionevole solo a motivo delle
valutazioni espresse dal rimettente, in ordine alla asserita maggiore
gravità dell'omissione della richiesta di annotazione del
trasferimento di proprietà degli autoveicoli, rispetto a quella
concernente il cambiamento di residenza;
che, per le esposte ragioni, la questione deve reputarsi
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte