Ordinanza n. 600/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 8/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge
della Regione Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per
l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di
funzioni"), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1979 dal
T.A.R. per la Basilicata, iscritta al n. 487 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304
dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto "Suore Discepolo di
Gesù Eucaristico";
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il T.A.R. per la Basilicata, con ordinanza 22 marzo
1979 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, sotto il profilo
che esso - delegando i sindaci, ad esercitare, per le opere di
propria competenza o ad essi affidate dalla Regione, le funzioni
amministrative regionali di cui all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 8 - violerebbe gli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.;
che davanti a questa Corte si è costituita la parte privata,
insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale della
norma impugnata;
Considerato che questioni analoghe sono state già dichiarate
manifestamente infondate con ordinanza 2 aprile 1986, n. 81, sulla
base dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 355 del
1985 e 319 del 1983 e delle declaratorie di manifesta infondatezza
contenuti nelle ordinanze 42, 43, 71, 157, 158 del 1984 e 267 del
1985;
che non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale decisione e
dalle altre dianzi menzionate;
Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma
II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977,
n. 10 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure -
Delega di funzioni) sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in
riferimento agli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:600 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte