Ordinanza n. 602/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 513/1977
- art. 28legge 513/1977
- art. 27legge 513/1977
- art. 28legge 513/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 8legge 231/1962
- art. 16legge 231/1962
citata
- art. 16d.P.R. 2/1959
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della
legge 8 agosto 1977, n. 513 ("Provvedimenti urgenti per
l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma
straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica"),
e 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231, nella parte in
cui sostituiscono l'art. 16, secondo comma, del d.P.R. 17 gennaio
1959, n. 2 ("Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di
tipo popolare ed economico"), promosso con ordinanza emessa il 22
ottobre 1982 dal Tribunale di Torino, iscritta al n. 208 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n, 246 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza 22 ottobre 1982 il Tribunale di Torino
ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
congiunto-disposto degli artt. 27 e 28 l. 28 agosto 1977, n. 513, in
relazione all'art. 8, comma primo, l. 27 aprile 1962, n. 231 (che
sostituisce l'art. 16, comma secondo, d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2) -
nella parte in cui non estende agli assegnatari degli alloggi di tipo
economico e popolare, soggetti al precedente regime della
compravendita con riserva della proprietà, e titolari di situazioni
giuridiche "non esaurite", la norma più favorevole, contenuta nel
comma quinto dell'art. 28 l. n. 513 del 1977, del divieto decennale
di alienazione dell'alloggio, decorrente dalla data di stipulazione
del contratto di compravendita - sotto il profilo della violazione
dell'art. 3 Cost., in quanto tale mancata estensione implica
l'assoggettamento ad una diversa disciplina di una identica
situazione, in momenti diversi nel tempo;
che con la stessa ordinanza è stata sollevata questione di
legittimità costituzinale dell'art. 8, comma primo, l. 27 aprile
1962, n. 231 (nella parte in cui sostituisce l'art. 16, comma secondo
d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ) - che stabilisce il divieto di
alienazione quindicennale, decorrente dalla data di stipulazione del
contratto di compravendita con riserva della proprietà a favore
dell'IACP, per gli assegnatari di alloggi di tipo economico e
popolare che abbiano scelto il pagamento rateale del prezzo e non,
invece, un divieto decennale, come nel caso di pagamento in unica
soluzione - sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., in
quanto la norma impugnata avrebbe previsto un trattamento
ingiustificatamente differenziato per le due fattispecie anzidette;
Considerato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte,
situazioni identiche legittimamente possono essere regolate dal
legislatore ordinario in modo diverso nel tempo (Corte cost. 11
dicembre 1985, n. 322; 22 febbraio 1984, n. 38; 23 luglio 1980, n.
122) e, pertanto, la prima questione appare manifestamente infondata;
che anche la seconda questione appare manifestamente infondata,
essendovi tra pagamento rateale e pagamento in unica soluzione
differenze che giustificano una diversa disciplina della durata del
divieto di vendita a terzi dell'alloggio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 27 e 28 della l. 8 agosto 1977, n. 513
("Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,
finanziamento di un programma straordinario e canone minimo
dell'edilizia residenziale pubblica") e 8, comma primo, della l. 27
aprile 1962, n. 231 ("Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli
alloggi di tipo popolare ed economico"), sollevate con l'ordinanza di
cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:602 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte