Ordinanza n. 603/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 604/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,
della legge 8 giugno 1962, n. 604 ("Modificazioni allo stato
giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e
provinciali"), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1983 dal
T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma -, iscritta al n. 957
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che, con ordinanza 11 luglio 1983 il Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia Romagna ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della l. 8 giugno 1962, n.
604, nella parte in cui dispone che, qualora per mutamento della
circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, debba essere
attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica
immediatamente superiore a quella del segretario che vi presti
servizio quale titolare, il Ministro per l'interno o il prefetto,
secondo la rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere il
segretario già in servizio;
che la questione è stata sollevata in quanto la norma
attribuirebbe al Ministro e al prefetto un potere totalmente
discrezionale, svincolato da qualsiasi valutazione comparativa del
merito degli altri potenziali aspiranti al medesimo avanzamento e
consentirebbe promozioni senza concorso, in violazione degli artt. e
97 Cost.;
Considerato che, con sentenza 7 aprile 1983, n. 81, questa Corte
ha affermato il principio secondo il quale al legislatore spetta
ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le procedure per
la progressione in carriera, purché siano idonei a garantire il buon
andamento della pubblica amministrazione attraverso una congrua
valutazione dell'attività pregressa del dipendente, così da trarne
elementi per ritenere che egli possa svolgere adeguatamente le
funzioni superiori;
che la norma impugnata appare rispettosa di tali esigenze,
richiedendo da un lato che il Ministro o il prefetto sentano
l'Amministrazione interessata e il Consiglio di amministrazione
nonché, d'altro lato, subordinando tale facoltà alla condizione che
il segretario presti servizio presso il comune o la provincia da
almeno tre anni ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio
di ottimo;
Visti gli artt. 26, II comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma III, della l. 8 giugno 1962, n. 604
("Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera
dei segretari comunali e provinciali") sollevata con l'ordinanza in
epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:603 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte