Ordinanza n. 603/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 301/1979
usata come parametro
citata
- art. 1legge 501/1977
- art. 2legge 501/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
27 luglio 1979, n. 301 ("Conversione in legge del decreto-legge 26
maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione
salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno"), e
successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21
febbraio 1986 dal Pretore di Siracusa nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Arangio Luciano ed altri e la S.p.A. Cosendin ed altro,
iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima Serie speciale,
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Siracusa con ordinanza del 21 febbraio
1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede, nel caso di licenziamenti individuali conseguenti al
fallimento di aziende industriali, la sospensione dell'efficacia dei
licenziamenti stessi e la prosecuzione dei rapporti di lavoro, ai
fini dell'intervento della Cassa integrazione guadagni anche per i
lavoratori già fruenti di tale trattamento, ai sensi dell'art. 1
della legge 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni;
che, ad avviso del Pretore di Siracusa, il disposto dell'art. 2
della legge n. 301 del 1979 è inapplicabile alla fattispecie in
assenza di accertamento e declaratoria dello stato di crisi
dell'azienda ad opera del C.I.P.I.;
che, secondo il giudice rimettente, l'inapplicabilità del
richiamato art. 2 della legge n. 301 del 1979, che dispone la
sospensione dell'efficacia dei licenziamenti individuali e la
prosecuzione del rapporto di lavoro con la Cassa integrazione
guadagni anche per lavoratori già fruenti di tale trattamento ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 501 del 1977, determinerebbe una
irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori, atteso il
carattere assistenziale dell'istituto della Cassa integrazione
guadagni;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che dall'ordinanza di rimessione non risulta quando ai
ricorrenti è stata concessa l'integrazione salariale, ai sensi della
legge n. 501 del 1977, né per quale periodo di tempo è stata dagli
stessi domandata la prosecuzione del trattamento salariale, né se vi
sia stata da parte di alcuni o di tutti i ricorrenti fruizione del
beneficio del collocamento in regime di "precedenza" presso altre
aziende;
che, conseguentemente, non è possibile stabilire in base
all'ordinanza di rimessione la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale nel giudizio a quo, né risulta possibile
determinare quali siano le successive modificazioni delle
disposizioni che il giudice rimettente intende sottoporre al
sindacato della Corte;
che, pertanto, la questione sottoposta all'esame di questa Corte
va dichiarata inammissibile per difetto di motivazione della
rilevanza ed incertezza assoluta circa le disposizioni di legge
impugnate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979,
n. 301 ("Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n.
159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore
dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno"), e successive
modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Siracusa con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:603 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte