Ordinanza n. 604/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 737/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 del d.P.R.
25 ottobre 1981, n. 737 ("Sanzioni disciplinari per il personale
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei
relativi procedimenti") e 70, n. 8, della legge 1° aprile 1981, n.
121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica
sicurezza"), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1983 dal
T.A.R. della Liguria, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'anno
1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria,
con ordinanza 14 luglio 1983, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 97,
primo comma, Cost., dell'art. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di
pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti"),
nella parte in cui dispone che l'appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sottoposto a
procedimento penale per uno dei delitti indicati all'art. 8 della
stessa legge, deve essere sospeso;
che il predetto Tribunale amministrativo, con la medesima
ordinanza ha sollevato anche questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma,
Cost., dell'art. 70, n. 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza") - nella
parte in cui demanda al legislatore delegato "la previsione dei casi
di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento
penale" senza ulteriore precisazione di criteri direttivi al riguardo
- e dell'art. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in
cui con esso si è data attuazione a tale delega;
che il giudice a quo reputa che il vizio di incostituzionalità
sia determinato dalla genericità della formulazione della norma, la
quale consentirebbe di applicare la sospensione cautelare
obbligatoria dal servizio del personale appartenente ai ruoli della
P.S. anche in pendenza di procedimenti penali allo stadio iniziale e
comunque non caratterizzati dall'acquisizione di sufficienti elementi
di colpevolezza a carico dell'imputato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
Considerato che la questione appare palesemente inammissibile in
quanto, da un lato il giudice a quo, con il prospettare varie
soluzioni per eliminare la dedotta illegittimità costituzionale ha
omesso di precisare con esattezza il petitum (cfr. al riguardo ord.
19 novembre 1987, n. 406);
che, d'altro canto, la individuazione della fase del
procedimento cui imputare l'effetto della sospensione obbligatoria
del dipendente, si riconduce a scelte non necessariamente univoche
né prive di margini di discrezionalità, come tali demandate al
legislatore ordinario (cfr. Sentenza 28 gennaio 1986, n. 14);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di
pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti") e
70, n. 8, della l. 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), sollevate con
l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 27, 97, 76 e
77 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:604 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte