Ordinanza n. 604/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo ed
ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 10 novembre 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento
civile vertente tra Olivari Maria ed altra e l'Istituto Bancario San
Paolo di Torino ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,
prima Serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso del giudizio civile promosso da Maria e Ida
Olivari contro l'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed altri il
Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 650, primo e terzo comma del codice di
procedura civile in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella
parte in cui non prevede il caso in cui l'intimato "si sia trovato
impossibilitato ad opporsi" al decreto ingiuntivo notificatogli "per
incapacità naturale protrattasi anche oltre il decimo giorno
decorrente dal primo atto di esecuzione e detto atto sia stato
comunque compiuto in costanza di tale incapacità" contrasterebbe con
il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'intimato medesimo;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la particolare struttura
del procedimento monitorio induce a ritenere necessaria una tutela ad
hoc per gli incapaci naturali;
che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione
di parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che, secondo il nostro ordinamento, l'incapace
naturale destinatario di altrui atti è posto sullo stesso piano
delle persone pienamente capaci;
che tale scelta discrezionale del legislatore deriva dalla
priorità data al principio dell'altrui affidamento nell'ambito delle
relazioni giuridiche;
che non apparendo tale scelta irrazionale non può essere
modificata dal giudice di legittimità delle leggi;
che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 650, primo e terzo comma, del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24,
comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:604 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte