Ordinanza n. 608/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 1035/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R.
30 dicembre 1972, n. 1035 ("Norme per l'assegnazione e la revoca
nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), promosso con
ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal Tribunale di Grosseto, iscritta
al n. 1198 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - nella parte in cui
non prevede anche per l'ipotesi di revoca dell'assegnazione da parte
del Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la facoltà
dell'assegnatario di ricorrere al giudice ordinario - sotto il
profilo della violazione dell'art. 3 Cost., per la differenza di
trattamento così prevista rispetto all'analoga ipotesi di decadenza
dall'assegnazione ai sensi dell'art. 11, terzo comma, dello stesso
d.P.R.;
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata
con sentenza 1° agosto 1979, n. 100;
che non sono state prospettate ragioni che possano indurre ad
una diversa decisione;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo, n. 87 e 9 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
("Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione
e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica"), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe
in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:608 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte