Ordinanza n. 608/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51d.P.R. 382/1980
- art. 52d.P.R. 382/1980
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 134Costituzione
- art. 136Costituzione
- art. 137Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 5legge 28/1980
- art. 10legge 705/1985
citata
- art. 1legge 705/1985
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 51, secondo
comma, e 52, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382
("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), in
relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, lett. a), della legge
21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica"), dell'art. 10 della legge
9 dicembre 1985, n. 705 ("Interpretazione, modificazioni ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica"), promossi con ordinanze emesse il 3 dicembre ed il 19
novembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui
ricorsi proposti da Ferraro Giacinto e da Giannoni Enzo contro il
Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritte
rispettivamente ai nn. 838 e 839 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
Serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con ordinanze in data 3 dicembre e 19 novembre 1986, rispettivamente
sui ricorsi, proposti da Ferraro Giacinto e da Giannoni Enzo contro
il Ministero della pubblica istruzione ed altri, per l'annullamento
del giudizio di non idoneità a professore universitario associato,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art.
51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione
all'art. 76 della Costituzione (tenuto conto dell'art. 5, quarto
comma, lett. a), e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n.
28), ed in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della
Costituzione; b) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in
relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e
dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento
agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;
che in merito alla pretesa incostituzionalità dell'art. 51
d.P.R. citato il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
deduce che la predisposizione di più di una commissione giudicatrice
per ciascun raggruppamento disciplinare allorché il numero dei
concorrenti alla prova ecceda le ottanta unità, implica la cattiva
applicazione della delega legislativa di cui all'art. 5, quarto
comma, lett. a), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il quale
prevede che, in prima applicazione, "il giudizio di idoneità è
espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite
commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o
straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo
comma";
che, apparendo nel procedimento per l'accesso alla fascia dei
professori associati unico sistema per far fronte all'eccesso di
candidati, l'incremento numerico dei commissari, la moltiplicazione,
invece, nei giudizi idoneativi, di centri di valutazione autonoma
può ledere il principio della par condicio fra tutti i partecipanti
ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici;
che infine il giudice a quo rileva il contrasto dell'art. 10
della legge 9 dicembre 1985, n. 705, da un lato con l'art. 24 della
Costituzione, primo e secondo comma, e, dall'altro, con le
disposizioni relative alle funzioni ed alle prerogative della Corte
costituzionale (artt. 134, 136 e 137 Cost.), nonché con l'art. 1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Sembra infatti
dubbio che l'ordinamento consenta al legislatore ordinario di
rimuovere con legge interpretativa un possibile rinvio di norme
delegate per sospetta violazione dell'art. 76 della Costituzione,
specie quando della questione sia già stata investita la Corte
costituzionale, potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo
per il futuro e quindi non con legge di interpretazione autentica,
ogni eventuale contrasto, modificando o facendo proprio con legge
ordinaria, il contenuto della norma delegata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
l'inammissibilità o la manifesta infondatezza delle questioni
prospettate;
Considerato che le questioni proposte sono identiche, talché i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che, con sentenza in data 16 dicembre 1987, n. 620, questa Corte
ha dichiarato non fondate ambedue le questioni sopra descritte;
che nelle odierne ordinanze non si rinvengono profili o motivi
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione
sopra citata;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma,
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica"), sollevate, in relazione all'art. 76
della Costituzione, tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a),
e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e
didattica"), e in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della
Costituzione, nonché dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n.
705 ("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione
agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1
della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt.
76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:608 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte