Ordinanza n. 61/1959
Altra decisione · depositata il 12/12/1959 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 748/1954
citata
- art. 1d.lgs. 569/1946
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo
comma, prima parte, della legge 9 agosto 1954, n. 748, promosso con
ordinanza 13 aprile 1957 emessa dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione V, nel procedimento su ricorso di Folie
Cristiano ed altri contro il Commissario del Governo per la Regione
Trentino-Alto Adige, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1957 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5
dicembre 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Massimo Severo Giannini per Folie Cristiano ed altri,
e il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per il
Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con l'ordinanza del 26 novembre 1958, volendo
"acquisire elementi relativi all'applicazione data dagli organi
amministrativi alla disposizione del D. t. C. p. S. 13 dicembre 1946,
n. 569, concernente l'ammissione degli oriundi della provincia di
Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento al corso per
il reclutamento dei segretari comunali", la Corte dispose il deposito
degli atti relativi all'espletamento del detto corso ed alle
conseguenti nomine;
che, mentre sono stati depositati il bando di concorso, i verbali
della commissione di esame, la graduatoria di merito ed il decreto di
nomina dei concorrenti, non sono stati depositati gli atti concernenti
l'ammissione dei candidati al corso predetto;
che, in relazione allo scopo che chiaramente fu enunciato nella
motivazione dell'ordinanza, gli atti non depositati sono quelli dai
quali potrebbero trarsi gli elementi che la Corte ha ritenuto opportuno
di acquisire;
che, pertanto, è necessario richiedere che l'ordinanza predetta
abbia, entro breve termine, completa' esecuzione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospeso ogni giudizio sul merito della controversia;
invita la Presidenza del Consiglio dei Ministri a trasmettere a
questa Corte entro trenta giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza i seguenti atti:
1) atto di nomina della commissione da parte del Prefetto di
Bolzano ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 1946,
n. 569;
2) i documenti presentati da ciascuno degli aspiranti al corso; e
nel caso in cui non fossero più rintracciabili tali atti relativi a
tutti gli aspiranti, i documenti relativi a quegli aspiranti che hanno
conseguito la nomina; nonché i verbali delle operazioni della
Commissione predetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte