Ordinanza n. 61/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1961 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 7 luglio
1959, n. 490, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1961 dal
Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra Burato Arturo
e la " Società Anonima Eridania Zuccherifici Nazionali ", iscritta al
n. 13 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1961 nella causa
civile vertente tra Burato Arturo e la "Società Anonima Eridania
Zuccherifici Nazionali", il Tribunale di Verona ha sollevato la
questione della illegittimità costituzionale della legge 7 luglio
1959, n. 490;
che l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha
osservato che discutendosi, dinanzi al Tribunale, del prezzo così
detto "fermo" delle bietole da zucchero, del quale l'Eridania aveva
chiesto la riduzione per la loro scarsa qualità, sarebbe da escludere
la rilevanza e la pregiudizialità della questione di costituzionalità
della legge, epperò ha concluso per la improponibilità della detta
questione;
Considerato che, nonostante tale eccezione, sembra ultroneo ogni
rinvio degli atti al Tribunale di Verona, sotto il profilo della
rilevanza, per il preminente ed assorbente motivo che questa Corte ha
avuto occasione di esaminare l'intera legge 7 luglio 1959, e con la
propria sentenza 9 giugno 1961, n. 35, ne ha dichiarata la
illegittimità costituzionale. La legge stessa, pertanto, ha cessato di
avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere applicazione dal
giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma
terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87).
Che, in conseguenza, giusta la costante giurisprudenza di questa
Corte, la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Verona va
dichiarata manifestamente infondata, ai sensi degli articoli 26, comma
secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe in seguito alla pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale 9 giugno 1961, n. 35.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte