Ordinanza n. 61/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1962 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 37legge 218/1952
citata
- art. 136Costituzione
- art. 70d.P.R. 818/1957
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76
della Costituzione, promossi con le ordinanze 26 ottobre 1960 del
Tribunale di Torino nei procedimenti civili tra Gallo Nerina, Marro
Fernanda, Farinatti Pia e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritte ai numeri 14, 15 e 16 del Registro ordinanze del 1961
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18
marzo 1961;
nonché nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intero
art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento agli artt. 70
e segg. della Costituzione, promosso con l'ordinanza 19 maggio 1961
della Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile tra Jori
Attilio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
113 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961.
Ritenuto che con le deduzioni, depositate in cancelleria il 7 aprile
1961, si sono costituite le parti Gallo Nerina, Marro Fernanda e
Farinatti Pia e che non si è costituita la parte Jori Attilio;
che si è anche costituito l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, con le deduzioni depositate il 6 aprile 1961, nei confronti
delle parti Gallo, Marro e Farinatti, ed il 19 settembre 1961 nei
confronti della parte Jori;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le
deduzioni depositate il 16 febbraio 1961 nei confronti delle parti
Gallo, Marro e Farinatti ed il 20 luglio 1961 nei confronti della parte
Jori;
Considerato che con le ordinanze 26 ottobre 1960 è stata proposta la
questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 15
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, perché il suo contenuto eccede i limiti della
delegazione conferita al Governo dall'art. 37 della legge 4 aprile
1952, n. 218;
che con l'ordinanza 19 maggio 1961 è stata promossa identica
questione di legittimità costituzionale per l'intero articolo 15 del
predetto D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, con riferimento agli artt. 70
e segg. della Costituzione;
che questa Corte, con la sentenza n. 75 del 21 dicembre 1961, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 15 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4
aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha
cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.), e non può avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
stessa (art. 30, terzo comma. della legge 11 marzo 1953. n. 87):
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI
ECLI:IT:COST:1962:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte