Ordinanza n. 61/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 in
relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale ed in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, promosso con
ordinanza 17 ottobre 1963 del Tribunale di Casale Monferrato nel
procedimento penale a carico di Balistrocchi Giacomina, iscritta al n.
209 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 336 del 28 dicembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione
di legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt.
435 e 436 del Codice di procedura penale, sotto il profilo che la
determinazione del giudice competente nell'ipotesi dell'art. 458 del
Codice di procedura penale, rimessa all'apprezzamento del giudice
procedente, è in contrasto con il principio di certezza sancito
dall'art. 25, primo comma, della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 122 del 9 luglio
1963, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 458 e degli artt. 435 e 436 del Codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
che la questione è stata prospettata sotto il medesimo profilo e
che non è stato presentato alcun nuovo motivo che induca a modificare
la decisione già adottata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del
Codice di procedura penale, proposta dal Tribunale di Casale Monferrato
con ordinanza 17 ottobre 1963, in riferimento all'art. 25, primo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte