Ordinanza n. 61/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33r.d.l. 3269/1923
citata
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 26legge cost. 1/1948
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 del
r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del
r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari),
promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dalla Commissione
provinciale delle imposte di Pistoia sul ricorso di Maestripieri
Oliviero, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale,
sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e
indirette di Pistoia, ha ad oggetto gli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre
1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936,
n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), in quanto non prevedono
l'obbligo dell'ufficio fiscale di motivare l'accertamento di valore.
Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa
Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi
giurisdizionali;
che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10, le questioni di
costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali
per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per
difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile, in quanto proposta da organo
non giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale
sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte