Ordinanza n. 61/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 2legge 62/1974
usata come parametro
citata
- art. 79Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 80,
commi dodicesimo e quattordicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 (testo unico
delle norme sulla circolazione stradale) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 maggio 1975 dal pretore di Scicli nel
procedimento penale a carico di Falla Piero Giovanni ed altro, iscritta
al n. 285 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;
2) ordinanze emesse il 24 gennaio 1976 dal pretore di Chieri nei
procedimenti penali a carico di Salvalaggio Mariano e Cumino Battista,
iscritte ai nn. 735 e 736 del registro ordinanze 1976 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 31 e 44 dell'anno 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 80, dodicesimo e quattordicesimo comma, d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, (c.d. codice della strada), nel nuovo testo risultante
dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, deducendosi che la norma
denunziata, sottoponendo ad identico trattamento sanzionatorio
l'affidamento di veicolo a persona sprovvista di patente, sia che
questa ultima abbia superato, sia che non abbia superato gli esami di
guida, darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento
tra le due situazioni, resa ancora più evidente dalla circostanza che,
proprio per effetto della entrata in vigore della legge n. 62 del 1974
sopra ricordata, la guida senza patente da parte di chi abbia già
superato i prescritti esami di idoneità non costituisce più reato;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, per difetto di
rilevanza, o comunque infondata;
che i giudizi possono essere riuniti, avendo essi ad oggetto una
identica questione.
Considerato che, contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura
generale dello Stato, la rilevanza della prospettata questione non può
essere revocata in dubbio, posto che essa concerne la norma che i
giudici a quibus sono chiamati ad applicare per la definizione dei
giudizi demandati alla loro cognizione;
che questa Corte, con la sentenza n. 161 del 16 luglio 1976
(successiva alle ordinanze in epigrafe), ha dichiarato non fondata una
questione di legittimità costituzionale prospettata in termini
identici, rispetto all'art. 79 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel
testo antecedente all'entrata in vigore della legge 14 febbraio 1974,
n. 62), osservando che pur dopo la degradazione ad illecito
amministrativo della guida senza patente da parte di chi abbia
sostenuto con esito positivo i prescritti esami di idoneità (operata
dalla citata legge n. 62 del 1974), la previsione come reato
dell'affidamento o del consenso alla guida a persona che, non essendo
munita della patente, abbia tuttavia superato gli esami non da luogo ad
alcuna irragionevole disparità di trattamento poiché "le due ipotesi
normative sono del tutto autonome ed hanno ciascuna una propria ratio,
la cui valutazione è riservata alla discrezionalità legislativa che
nella specie è rimasta nei limiti della ragionevolezza";
che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono
addotti motivi che possano indurre questa Corte a mutare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, dodicesimo e quattordicesimo comma, d.P.R.
15 giugno 1959, n. 393 (c.d. codice della strada), nel nuovo testo
risultante dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte